Invio corrispettivi secondo semestre 2019: niente sanzioni se…

Invio corrispettivi secondo semestre 2019: no sanzioni con invio entro il 30.4.2020

Come noto, dall’1.7.2019 è scattato l’obbligo di installare il registratore telematico (RT) per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000 (per gli altri soggetti l’obbligo è partito dall’1.1.2020).
Con il c.d. “Decreto Crescita” il Legislatore ha previsto una moratoria delle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell’obbligo in esame in base alla quale, i soggetti non ancora in possesso di un RT possono continuare ad emettere scontrino / ricevuta fiscale e procedere con l’invio telematico dei corrispettivi tramite i servizi online messi a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la non applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei corrispettivi relativi al secondo semestre 2019 a condizione che il contribuente provveda all’invio dei dati entro il 30.4.2020.

Relativamente all’obbligo per i commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi relativi a cessioni di beni / prestazioni di servizi, decorrente:
• dall’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000;
• dall’1.1.2020 per gli altri soggetti;
nell’ambito del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, l’art. 12-quinquies, comma 1, modificando il comma 6-ter dell’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 ha:
• fissato in 12 giorni il termine di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia tramite i registratori telematici (RT). Restano in ogni caso fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche;
• previsto per il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 del citato art. 2 in caso di trasmissione dei corrispettivi all’Agenzia entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’IVA.
Tale moratoria delle sanzioni è quindi applicabile:
o fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000 (obbligo dall’1.7.2019);
o fino al 30.6.2020 per gli altri soggetti (obbligo dall’1.1.2020).

Come definito dal Provvedimento 4.7.2019 e precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.6.2019 n. 15/E, i soggetti obbligati dall’1.7.2019, non ancora in possesso di un registratore telematico, possono adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera e trasmissione dei dati dei corrispettivi mediante:
• l’emissione dello scontrino fiscale utilizzando il registratore di cassa già in uso ovvero della ricevuta fiscale;
• la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tramite i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel portale “Fatture e Corrispettivi”;
fermo restando il rispetto degli ordinari termini di liquidazione dell’IVA.

N.B. La suddetta facoltà è riconosciuta fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre di moratoria (31.12.2019 per i soggetti con obbligo dall’1.7.2019).

Ai sensi dell’art. 2, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015 ai soggetti tenuti all’obbligo in esame si applicano:
“in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”,
ossia la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di € 500, e la sospensione dell’esercizio dell’attività in caso di reiterazione della violazione.

In base al quadro sopra riassunto, detta sanzione risulta(va) applicabile, per i soggetti tenuti alla memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi dall’1.7.2019 e con riferimento ai corrispettivi del secondo semestre 2019, nel caso in cui i dati dei corrispettivi non risultano inviati entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

NIENTE SANZIONI PER DATI DEL SECONDO SEMESTRE 2019 INVIATI ENTRO IL 30.4.2020
Con la recente Risoluzione 10.2.2020, n. 6/E l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la non applicazione delle sanzioni sopra richiamate nel caso in cui la trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi del secondo semestre 2019 siano trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 30.4.2020 (termine ultimo per la presentazione del mod. IVA 2020, relativo al 2019).
In particolare nella citata Risoluzione n. 6/E, con riferimento al secondo semestre 2019 (primo semestre di vigenza dell’obbligo per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000) e ai soggetti privi di un RT in servizio, l’Agenzia:
• ribadisce che:
o fermo restando l’obbligo di memorizzare i corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevuta fiscale e il rispetto dei termini ordinari per la liquidazione periodica dell’IVA, l’invio dei dati poteva essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con il canale ritenuto più idoneo tra quelli a disposizione;
o sono esclusi dalla memorizzazione / invio telematico dei corrispettivi i soggetti che hanno scelto di certificare le operazioni con fattura nonchè coloro che rientrano nelle esclusioni espressamente previste dal DM 10.5.2019 e dal successivo DM 24.12.2019;
• precisa ora che:

“laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo … la violazione … può essere regolarizzata,senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019.
In definitiva, si ritiene che le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, del d.lgs. n. 127 del 2015 vadano applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data”.

Da quanto sopra deriva pertanto che non sono sanzionabili i soggetti che avendo correttamente:
• certificato (con scontrino / ricevuta fiscale) le operazioni del secondo semestre 2019;
• effettuato le liquidazioni periodiche IVA;
non hanno inviato all’Agenzia delle Entrate i relativi dati, a condizione che vi provvedano entro il 30.4.2020.
In particolare, “l’apertura” dell’Agenzia potrebbe risultare interessante per i contribuenti sollecitati ad adempiere al nuovo obbligo dalle “lettere di anomalia” inviate dalla stessa Agenzia

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.