Imposta di bollo sulle fatture elettroniche e cartacee

Come noto, in presenza di fatture “senza” IVA, di importo superiore a 77,47, va assolta l’imposta di bollo nella misura di 2. Ciò trova applicazione sia alle fatture cartacee / analogiche che a quelle elettroniche.  La tipologia di fattura (cartacea / elettronica) risulta invece rilevante al fine di individuare le modalità di versamento dell’imposta di bollo. Infatti:

  • per le fatture cartacee è possibile apporre l’apposito contrassegno ovvero assolvere l’imposta in modo virtuale, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
  • per le fatture elettroniche l’imposta va assolta in via “virtuale”, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di emissione delle fatture.

 Al fine di determinare l’ambito di applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture, va fatto riferimento al DPR n. 642/72 che in particolare:

 stabilisce l’assoggettamento all’imposta di bollo per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi”;

 dispone che sono esenti da imposta di bollo le fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA, considerando tali quelle per le quali è “effettivamente dovuto il tributo”, ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione, di seguito evidenziate.

Con tale disposizione si realizza il c.d. principio dell’alternatività tra l’imposta di bollo e l’IVA.

A decorrere dal 26.6.2013 per effetto dell’art. 7-bis, comma 3, DL n. 43/2013 l’imposta di bollo da applicare alle fatture, di importo superiore a € 77,47, è pari a € 2 (in precedenza € 1,81).

Quanto sopra trova applicazione con riferimento sia alle fatture cartacee che a quelle elettroniche.

L’ALTERNATIVITÀ TRA IMPOSTA DI BOLLO E IVA NEGLI SPECIFICI CASI

 In applicazione del citato principio di alternatività tra l’IVA e l’imposta di bollo, quest’ultima va applicata alle fatture, ricevute, note, ecc. concernenti operazioni che non scontano l’IVA, in quanto:

esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;

non imponibili (salvo le specifiche ipotesi di esenzione);

escluse dalla base imponibile IVA ex art. 15, DPR n. 633/72 (ad esempio, riaddebito di spese sostenute in nome e per conto della controparte) ovvero escluse dal campo IVA ex artt. 2, 3, 4, 5 e 7, DPR n. 633/72 (ad esempio, cessione d’azienda / terreno non edificabile).

 

Analogamente, sono soggette ad imposta di bollo le note di accredito e di addebito senza indicazione dell’IVA.

 

FATTURE “MISTE”

Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad IVA sia importi non assoggettati, l’imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a € 77,47 (RM 3.7.2001, n. 98/E).

 COPIE CONFORMI DELLE FATTURE

Secondo quanto affermato nella CM 1.8.73, n. 415755, le copie conformi delle fatture, rilasciate ad esempio a causa dello smarrimento dell’originale da parte del cliente, seguono il medesimo trattamento ai fini dell’imposta di bollo previsto per la fattura originale.

Così, ad esempio, la copia conforme di una fattura esente IVA è assoggettata ad imposta di bollo, mentre la copia conforme di una fattura imponibile IVA è esente dal bollo.

 CONTRIBUENTI MINIMI – FORFETARI

Come affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 28.1.2008, n. 7/E, considerato che le fatture emesse dai contribuenti minimi si riferiscono ad operazioni per le quali non è applicata l’IVA, le stesse, se di importo superiore a 77,47, devono essere assoggettate all’imposta di bollo.

Sono, invece, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intraUE e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di imposta (come, ad esempio, nel caso di acquisti soggetti al reverse charge).

Quanto sopra trova applicazione anche con riferimento ai contribuenti forfetari.

FATTURE RELATIVE AD ESPORTAZIONI ED OPERAZIONI ASSIMILATE

L’art. 15 della citata Tabella al DPR n. 642/72 dispone l’esenzione dall’imposta di bollo per le fatture emesse in relazione alle esportazioni di beni.

Tale esenzione riguarda le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72. Secondo quanto affermato nella RM 27.7.85, n. 426767, le fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali senza applicazione dell’IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72 per effetto del c.d. plafond, vanno assoggettate all’imposta di bollo.

Tuttavia, dalla citata CM n. 415755 si evince che alle stesse fatture non si applica l’imposta di bollo qualora riportino l’indicazione che si tratta di beni destinati all’esportazione.

In base a quanto stabilito dall’art. 66, comma 5, DL n. 331/93 l’esenzione prevista per le fatture e gli altri documenti relativi ad importazioni / esportazioni è applicabile anche alle fatture ed agli altri documenti relativi alle operazioni intraUE.

 

Va tenuto altresì presente che, come affermato nella citata CM n. 415755, le fatture relative ad operazioni assimilate alle esportazioni (artt. 8-bis, 9, 72, DPR n. 633/72, ecc.) non possono usufruire dell’esenzione dall’imposta di bollo di cui al citato art. 15, in quanto l’assimilazione ai fini IVA ha carattere autonomo e non può essere considerata di valenza generale, mentre l’esenzione dall’imposta di bollo attiene le fatture emesse in relazione alle esportazioni di beni e “non  può avere efficacia per quei documenti emessi per operazioni economiche assimilate alle esportazioni ai soli effetti dell’applicazione dell’IVA”.

Per quanto attiene le fatture:

 emesse ai sensi dell’art. 8-bis, DPR n. 633/72 nei confronti degli armatori beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo se riguardanti beni destinati a dotazione o provvista di bordo;

 emesse ai sensi dell’art. 9, DPR n. 633/72 (servizi internazionali) sono esenti dall’imposta di bollo qualora riferite a prestazioni di trasporto dirette esclusivamente alla realizzazione di un’esportazione di beni, con esclusione, quindi, dei servizi relativi ai beni in transito doganale, ai trasporti di persone, ecc.

 

FATTURE CON REVERSE CHARGE

Considerato che le operazioni soggette a reverse charge sono assoggettate ad IVA, ancorché non esposta in fattura in quanto assolta dall’acquirente / committente anziché dal cedente / prestatore, le relative fatture sono esenti dall’imposta di bollo. Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E, rientrano in tale fattispecie anche le ipotesi di reverse charge previste dall’art. 17, comma 6, DPR 633/72 (subappalti nel settore edile, opere di completamento / installazione impianti / servizi di pulizia di edifici, ecc.).

FATTURE CON SPLIT PAYMENT

Sempre nel rispetto del principio di alternatività in esame, anche le fatture con IVA non esposta a seguito dell’applicazione dello split payment di cui all’art. 17-ter, DPR n. 633/72, non sono soggette ad imposta di bollo. Si tratta infatti di operazioni “ordinariamente” assoggettate ad IVA, il cui assolvimento è a carico dell’Ente acquirente / committente.

FATTURE CON IVA ASSOLTA ALL’ORIGINE

Ai sensi della Nota 2, lett. b) dell’art. 13, comma 1 della Tariffa, Parte I le quietanze rilasciate per vendita di tabacchi e biglietti delle lotterie nazionali sono esenti dall’imposta di bollo.

Tale esenzione vale, in generale, per le operazioni dell’art. 74, DPR n. 633/72 con IVA assolta all’origine, come ad esempio per il settore dell’editoria (le fatture recano la dicitura che l’IVA è stata assolta dall’editore).

AGENTI DI ASSICURAZIONE

L’art. 16, Legge n. 1216/61 (imposta sulle assicurazioni) stabilisce che “nelle imposte che debbono corrispondersi in base alla presente legge sono compenetrate le imposte di bollo dovute sui contratti di assicurazione … sulle ricevute parziali di pagamento, sulle quietanze, ivi comprese quelle rilasciate agli assicuratori per il pagamento delle somme assicurate e su ogni altro atto inerente alla acquisizione, gestione ed esecuzione dei contratti di assicurazione … posto in essere nei rapporti dell’assicuratore con altri assicuratori, con i suoi agenti, intermediari ed altri collaboratori anche autonomi, e con gli assicurati”.

Da quanto sopra si evince che le fatture emesse dagli agenti di assicurazione per le provvigioni spettanti, esenti IVA, sono esenti anche dall’imposta di bollo.

NOTE DI VARIAZIONE

Per quanto attiene le note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26, DPR n. 633/72, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

 qualora venga indicata l’IVA ovvero venga specificato che il documento cui si riferiscono è stato assoggettato ad IVA, le stesse sono esenti dall’imposta di bollo;

 nei casi diversi da quelli sopra menzionati (sempreché di importo superiore a € 77,47) sono soggette all’imposta di bollo.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO

Al fine di individuare le possibili modalità di assolvimento dell’imposta di bollo è necessario differenziare a seconda della modalità di emissione della fattura, cartacea o elettronica.

Infatti:

 per l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture cartacee / analogiche va fatto riferimento all’art. 3 se il pagamento è effettuato tramite apposizione del contrassegno ovvero agli artt. 15 e 15-bis in caso di pagamento in modo “virtuale”;

 per l’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche va fatto riferimento all’art. 6, DM 17.6.2014 che disciplina l’assolvimento dell’imposta di “bollo virtuale” (differente dall’assolvimento virtuale di cui al punto precedente, relativo alle fatture cartacee).

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE

Come sopra accennato se l’imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, la stessa può essere assolta esclusivamente con modalità virtuale.

Per l’assolvimento dell’imposta di bollo virtuale relativa alle fatture elettroniche va fatto riferimento a quanto disposta dal citato DM 17.6.2014. In particolare, ai sensi dell’art. 6:

 l’imposta di bollo va versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio tramite il mod. F24, esclusivamente telematico, utilizzando il codice tributo “2501”;

 sulla fattura elettronica va apposta la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta ai sensi del DM 17.6.2014”. A tal fine è necessario compilare il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica. 

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE CARTACEE

Se, invece, l’imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura cartacea, la stessa può essere assolta tramite contrassegno ovvero con pagamento del bollo in modo “virtuale”.

Contrassegno

Il contrassegno (adesivo) è rilasciato, con modalità telematiche, dagli intermediari convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (tabaccai).

In linea generale, lo stesso va applicato sull’originale della fattura consegnata all’acquirente /committente.

Sulla copia conservata dal cedente / prestatore va riportata la dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale con contrassegno ID … (numero identificativo del contrassegno telematico)”, posto sopra il codice a barre nella parte bassa del contrassegno.

Tale dicitura consente, tramite l’apposita interrogazione disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, di verificare la “correttezza” del contrassegno telematico.

Va peraltro evidenziato che, nel caso in cui la fattura sia inviata alla controparte tramite e-mail è possibile applicare il contrassegno sulla fattura originale dell’emittente e riportare sulla copia inviata all’acquirente / committente la dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale”; anche in tal caso si consiglia di completare con il numero identificativo del contrassegno.

 Pagamento in modo “virtuale”

In caso di pagamento del bollo in modo “virtuale”, ai sensi dei citati artt. 15 e 15-bis:

 è necessario richiedere la specifica autorizzazione al competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate corredata da una dichiarazione contenente l’indicazione del numero presunto degli atti e documenti emessi / ricevuti durante l’anno;

 l’Ufficio, in base alla predetta richiesta procede alla liquidazione provvisoria dell’imposta per il periodo compreso tra la data di decorrenza dell’autorizzazione e il 31.12. Tale ammontare è ripartito in tante rate quanti sono i bimestri del periodo;

 sugli atti / documenti, per i quali è stata rilasciata l’autorizzazione, va riportata l’indicazione che l’imposta di bollo è assolta in modo virtuale e gli estremi della relativa autorizzazione;

entro il 31.1 dell’anno successivo al pagamento provvisorio dell’imposta di bollo, va presentata al competente Ufficio una dichiarazione annuale, al fine della liquidazione definitiva della stessa in base al numero degli atti e documenti effettivamente emessi nell’anno di riferimento;

 quanto determinato “a consuntivo” rappresenta l’importo da versare per l’anno successivo.

Riferimenti normativi

DPR n. 642/72

DPR n. 633/72

DM 24.5.2005

Art. 6, DM n. 17.6.2014

 

 

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