Fatture secondo semestre 2017: invio fissato al 6 aprile

FISSATO AL 6.4.2018 L’INVIO DEI DATI DELLE FATTURE SECONDO SEMESTRE 2017

 Con la pubblicazione sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate dello specifico Provvedimento di recepimento delle novità in materia di invio dei dati delle fatture emesse / ricevute, è fissato al 6.4.2018 il termine per l’invio dello spesometro relativo al secondo semestre 2017.

Si rammenta che il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018” ha apportato le seguenti novità applicabili a partire già dall’adempimento relativo al secondo semestre:

− riduzione dei dati da comunicare, relativamente al cliente /fornitore;

− ripristino del c.d. “documento riepilogativo” per le fatture di importo inferiore a € 300.

Entro il 6.4.2018 è possibile altresì beneficiare della sanatoria per gli errori commessi in sede di invio dei dati relativi al primo semestre 2017.

Si rammenta che dal 2019, a seguito dell’introduzione generalizzata della fattura elettronica, l’adempimento in esame sarà soppresso.

 

 

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato il provvedimento del 5 febbraio 2018, recante: ”Modifiche delle specifiche tecniche dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 marzo 2017, numero 58793, e del 28 ottobre 2016, numero 182070. Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”.

Con il provvedimento in esame sono state approvate le modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute a seguito delle novità legislative previste dal D.L. n. 148/2017, che ha introdotto delle disposizioni finalizzate a semplificare tale adempimento comunicativo (vedi ns. circ. n. 201/2017).

Pertanto, in accoglimento delle suddette novità legislative, per le fatture di importo inferiore ad euro 300 registrate cumulativamente, è prevista la facoltà, per il contribuente, di comunicare, anziché i dati dei singoli documenti, i dati relativi al singolo documento riepilogativo.

Di conseguenza, per ogni documento riepilogativo delle fatture emesse, i dati da comunicare sono:

  • il numero e la data di registrazione del documento;
  • la partita IVA del cedente/prestatore;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Per ogni documento riepilogativo delle fatture ricevute, invece, i dati da comunicare sono:

  • il numero e la data di registrazione del documento;
  • la partita IVA del cessionario/committente;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Inoltre, i termini per l’invio della comunicazione vengono allineati a quelli della comunicazione obbligatoria, così anche chi esercita l’opzione potrà decidere se inviare con cadenza trimestrale o semestrale le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018.

Per semplificare l’adempimento e limitare gli scarti delle comunicazioni dovuti a errori nella fase di compilazione, congiuntamente alla pubblicazione del provvedimento in esame, sul sito dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it) vengono messi a  disposizione due pacchetti software gratuiti per il controllo dei file delle comunicazioni e per la loro predisposizione.

Infine, per consentire agli operatori un periodo di consultazione delle nuove regole e per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza del 28 febbraio 2018, prevista per la comunicazione dei dati delle fatture del secondosemestre 2017, nonché per le integrazioni delle comunicazioni relative al primo semestre 2017, viene spostata al 6 aprile 2018.

Riferimenti normativi

  • Art. 21, DL n. 78/2010
  • Provvedimenti Agenzia Entrate 27.3.2017 e 5.2.2018
  • Circolare Agenzia Entrate 7.2.2017, n. 1/E
  • Risoluzioni Agenzia Entrate 5.7.2017, n. 87/E e 28.7.2017, nn. 104/E e 105/E

 

 

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