Fattura semplificata, limite aumentato a 400 euro

Recentemente, è stato aumentato da € 100 a € 400 il limite che consente l’emissione della fattura semplificata.
L’intervento è finalizzato ad “incentivare” l’utilizzo di tale documento quale alternativa all’emissione della fattura ordinaria (elettronica) o dello scontrino / ricevuta fiscale per i quali, dall’1.7.2019 / 1.1.2020, è previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

L’art. 21-bis, DPR n. 633/72 prevede la possibilità di certificare le cessioni / prestazioni tramite l’emissione della c.d. “fattura semplificata” nella quale è necessario indicare solo una parte dei dati richiesti dall’art. 21 per la compilazione della fattura “ordinaria”.
In particolare nella fattura semplificata devono essere presenti almeno i seguenti elementi:
• data di emissione;
• numero progressivo che identifica il documento in modo univoco;
• dati identificativi del cedente / prestatore (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio) e del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
• numero di partita IVA del cedente / prestatore;
• dati identificativi dell’acquirente / committente (denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio) e del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti.
In alternativa, in caso di soggetto stabilito in Italia, può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo UE, il numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento;
• descrizione dei beni ceduti / servizi resi;
• ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
• per le fatture emesse ai sensi dell’art. 26 (note di variazione), il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
In base al comma 2 del citato art. 21-bis la fattura semplificata non può essere utilizzata per:
• le cessioni di beni intraUE di cui all’art. 41, DL n. 331/93;
• le operazioni di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. a), ossia per le cessioni di beni / prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all’art. 10, comma 1, nn. da 1 a 4 e 9, effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo UE, per le quali l’IVA non è applicata in Italia ex artt. da 7 a 7-septies e per le quali va applicato il reverse charge.

Il citato art 21-bis prevede:
• al comma 1, che l’emissione della fattura semplificata è possibile se “di ammontare complessivo non superiore a cento euro”;
• al comma 3, che “con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare fono a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti …”.
Con il DM 10.5.2019, pubblicato sulla G.U. 24.5.2019, n. 120, in attuazione del citato comma 3, è stato innalzato a € 400 l’ammontare complessivo entro il quale può essere emessa la fattura semplificata (elettronica), a decorrere dal 24.5.2019.
L’estensione del possibile utilizzo della fattura semplificata può rappresentare un’interessante
alternativa, oltre che alla fattura elettronica “ordinaria”, anche per i soggetti (ovviamente in presenza
di un numero di operazioni non rilevanti), per i quali dall’1.7.2019 / 1.1.2020 è previsto l’invio
telematico dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate per il quale è necessario l’utilizzo di un
Registratore telematico. Resta fermo che, se non rientranti tra i soggetti esonerati, anche la fattura
semplificata va emessa in formato elettronico. 

• Art. 21-bis, DPR n. 633/72
• DM 10.5.2019

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