Fattura mensile per la somministrazione di alimenti e bevande

Fattura mensile per la somministrazione di alimenti e bevande

È prassi diffusa da parte dei clienti abituali – imprese e professionisti – quella di richiedere all’esercente l’attività di somministrazione di alimenti e bevande l’emissione di una fattura riepilogativa mensile all’atto del pagamento del corrispettivo del periodo, in luogo del rilascio dello scontrino all’erogazione del singolo servizio.

Per comprendere appieno la dinamica della fattispecie, prima di tutto va ricordato che le prestazioni di servizi, tra cui rientrano le somministrazioni di alimenti e bevande, si considerano effettuate agli effetti dell’Iva all’atto del pagamento del corrispettivo (articolo 6, comma 3, D.P.R. 633/1972). È, quindi, in tale momento che l’imposta diviene esigibile e scatta l’obbligo di emettere la fattura (salvo l’ipotesi di fattura differita).

Tuttavia, per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi l’emissione della fattura non è obbligatoria, a meno che non sia richiesta dal cliente. E per le operazioni per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, vige l’obbligo generalizzato di certificazione fiscale dei corrispettivi con l’emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale. Le due tipologie di documenti sono equiparate.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D.P.R. 696/1996, il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale diventa facoltativo qualora per la stessa operazione sia emessa la fattura contestualmente all’ultimazione della prestazione. In altri termini, è conferita alla fattura ordinaria la funzione sostitutiva dei due documenti fiscali in questione e cioè dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale nei casi in cui ne è prescritta l’emissione. Ciò nell’intento di evitare la sostanziale duplicazione degli adempimenti contabili con conseguente intralcio all’attività gestionale degli operatori economici.

Secondo la circolare 97/1997, “deroghe alla suddetta procedura che prevede, comunque, il rilascio di un documento fiscale, si rinvengono nell’ipotesi di rapporti in cui un’operazione soggetta all’obbligo del rilascio della ricevuta fiscale:

  1. non si esaurisca in una singola prestazione ma si concretizzi in una molteplicità di prestazioni che pongano in essere un rapporto continuativo a tempo indeterminato o a tempo determinato con patto di proroga;
  2. sia resa nei confronti di dipendenti di società che ne usufruiscono in tale veste e sia regolata a mezzo di fattura, anche riepilogativa di più operazioni effettuate in tempi diversi, emessa dall’impresa che effettua la prestazione nei confronti della suddetta società”.

Trattasi, ad esempio, delle attività di ristorazione in regime di convenzione. In tali fattispecie, l’emissione della fattura all’atto del pagamento del corrispettivo, afferente la prestazione continuativa, sostituisce il rilascio delle ricevute fiscali con indicazione “corrispettivo non pagato” relative alle singole prestazioni.

In un precedente intervento (risoluzione 392036/1983), l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che il comportamento del contribuente, che per ciascuna delle prestazioni effettuate su ordine di una società, per le quali non ha riscosso il corrispettivo, abbia:

  • rilasciato apposita ricevuta fiscale recante l’indicazione del corrispettivo della prestazione con l’annotazione “corrispettivo non pagato, segue fattura“;
  • e successivamente, emesso fatture con l’indicazione degli estremi delle ricevute fiscali a suo tempo rilasciate;

deve considerarsi conforme alle regole.

Le conclusioni a cui sono giunti i documenti di prassi con riferimento alla ricevuta fiscale possono di certo essere allargate allo scontrino fiscale.

Detto ciò è allora possibile affermare che l’esercente pubblici servizi, per le somministrazioni di alimenti e bevande rese in via ripetuta nei confronti del medesimo cliente impresa o professionista, che salda il dovuto alla fine di ogni mese, può rilasciare una fattura riepilogativa mensile all’atto del pagamento del corrispettivo, a condizione però che all’erogazione di ogni prestazione emetta uno scontrino con la dicitura “corrispettivo non pagato, segue fattura“. Si precisa, infine, che la fattura riepilogativa deve contenere l’indicazione degli scontrini del mese a cui il corrispettivo si riferisce.

 

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