Fattura Elettronica, gli ultimi chiarimenti della Agenzia delle Entrate

GLI ULTIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA IN MATERIA DI FATTURA ELETTRONICA

Nell’ambito del consueto incontro di inizio anno l’Agenzia delle Entrate ha fornito i seguenti ulteriori chiarimenti in merito alla fattura elettronica.

Per l’acquisto di carburante per autotrazione da parte di soggetti titolari di partita IVA presso impianti di distribuzione in quel momento senza personale e senza lettore QR Code, è necessario conservare la ricevuta per richiedere la fattura elettronica al distributore, oppure il pagamento con mezzi elettronici (ad esempio bancomat) è sufficiente sia per il cedente, che invierà l’incasso in via telematica all’Agenzia, sia per il cessionario che, come avvenuto fino al 31.12.2018, può comunque esercitare la detrazione e la deduzione nei limiti normativamente stabiliti, senza ulteriori documenti?
Dall’1.1.2019 la cessione di carburante nei confronti di soggetti che effettuano l’acquisto nell’ambito dell’attività d’impresa / lavoro autonomo deve essere documentata, in via generale, con fattura elettronica, anche nel caso in cui il pagamento sia avvenuto con uno strumento tracciabile. L’acquirente è tenuto a conservare le ricevute del pagamento.
In merito preme evidenziare che, nella Circolare 30.4.2018, n. 8/E, l’Agenzia ha precisato che le ricevute emesse dai sistemi automatici di self service, se riportanti l’indicazione della data, delle generalità del cedente e dell’acquirente, nonché la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, possono essere considerate documento idoneo per la successiva emissione della fattura (elettronica) differita.

Per i rifornimenti di carburante operati dall’1.7.2018 con modalità di pagamento tracciate in base al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 4.4.2018 (ad esempio, carta di credito) e con esonero dalla tenuta della scheda carburante, come adempiere all’indicazione della targa del veicolo? Tale adempimento è obbligatorio o solo consigliato?
Come già chiarito nella Circolare 30.4.2018, n. 8/E (punto 1.1), con specifico riferimento alle cessioni di carburante, gli artt. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72 non individuano tra gli elementi da indicare obbligatoriamente la targa o altro estremo identificativo del veicolo, come invece previsto per la “scheda carburante”.
Ne deriva che, ai fini IVA, dall’1.1.2019 la targa non dovrà necessariamente essere riportata nelle fatture elettroniche, ferma restando la possibilità di inserire tale elemento (laddove utile ai fini di altre imposte) nel campo “AltriDatiGestionali”. (*)
A tal fine si evidenzia che, per il periodo 1.7 – 31.12.2018, in caso di cessione di carburante senza contestuale compilazione della scheda carburante (utilizzabile sino a tale data) e senza emissione di fattura con indicazione della targa, il pagamento, effettuato utilizzando uno degli strumenti individuati dal Provvedimento 4.4.2018, ha assolto anche agli oneri in tema di deducibilità del costo e detraibilità IVA di cui all’art. 1, commi 922 e 923, Finanziaria 2018.
(*) Come specificato dall’Agenzia delle Dogane nella Nota 7.6.2018, n. 64837/RU, la necessità di indicare la targa del veicolo oggetto del rifornimento interessa gli autotrasportatori che intendono fruire dell’agevolazione c.d. “caro petrolio” (Informativa SEAC 18.6.2018, n. 187).
Si pensi inoltre ad un’impresa che impiega per l’esercizio dell’attività una serie di furgoni / autocarri e alcune autovetture: l’indicazione della targa del veicolo può essere utile al fine di definire il regime fiscale applicabile ai relativi importi (deducibilità integrale / limitata).

Se l’operazione è effettuata il 21.2.2019 e il cedente (soggetto mensile):
emette la fattura il 13.4;
fa partecipare l’IVA nella liquidazione del 16.4,
quali sanzioni vengono ridotte al 20%? In particolare, se il cedente non inserendo la Fattura nella liquidazione di marzo si trovasse nella situazione di aver omesso il versamento dell’IVA relativa all’operazione ovvero abbia indicato un credito superiore a quello spettante la relativa sanzione sarà riducibile al 20%?
Le sanzioni oggetto della riduzione prevista dall’art. 1, comma 6, terzo periodo, lett. b), D.Lgs. n. 127/2015, sono, secondo la formulazione letterale della norma, quelle stabilite dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 (riguardante le violazioni degli obblighi di emissione e registrazione delle fatture).
Pertanto, tra le sanzioni riconducibili a tali fattispecie non rientrano quelle relative all’omesso versamento dell’IVA da parte del cedente, le quali saranno quindi applicate per intero, fermi restando i principi generali in tema di ravvedimento di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/97.

Un operatore che vuole continuare ad emettere, al momento dell’invio dei beni, una fattura accompagnatoria può emettere una copia analogica indicando che la fattura elettronica è stata inviata allo SdI?
Fermi restando i chiarimenti forniti in passato, l’Agenzia rammenta che la “fattura accompagnatoria” di cui all’art. 2, DM 29.11.78, dall’1.1.2019, secondo la regola generale, può essere solo elettronica.
Resta la possibilità, in caso di “fatturazione differita” di cui all’art. 21, comma 4, DPR n. 633/72, di far accompagnare i beni dal ddt / altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche di cui al DPR n. 472/96.

Un commerciante al dettaglio, nel caso in cui un dipendente di una società gli chieda l’emissione della fattura cosa deve emettere? In particolare, può emettere una copia analogica del documento che invierà al SdI con i tempi della moratoria o dall’1.7.2019 entro il termine di 10 giorni previsto dal nuovo art. 21, comma 4, DPR n. 633/72?
Fermi restando i tempi normativamente previsti per l’emissione delle fatture elettroniche, le parti sono libere di concordare l’anticipazione di una copia del documento inviato tramite SdI.
Tuttavia, anche in questa ipotesi, il documento fiscalmente rilevante è solo la fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il SdI.

Sono un’impresa di servizi e allo stato attuale emetto, a seconda dei casi, fattura o ricevuta fiscale. Dall’1.7.2019, con l’entrata in vigore dell’obbligo di invio dei corrispettivi, potrò ancora emettere la ricevuta fiscale?
Ove non sia prevista un’espressa esenzione dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi, dall’1.7.2019 – per i soggetti IVA con un volume d’affari superiore a € 400.000 – nonché dall’1.1.2020 per tutti gli altri, fatta salva l’emissione di fattura a richiesta del cliente, sarà obbligatorio l’invio dei dati dei corrispettivi, in base all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, e non saranno più possibili forme di documentazione diverse dalla fatturazione elettronica.

Nel caso di fattura relativa ad acquisti effettuati nel 2018 che ricevo il 5.3.2019 posso esercitare il diritto direttamente nella liquidazione del 16.3 o devo aspettare il 16.4?
L’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98, come da ultimo modificato dall’art. 14, comma 1, DL n.119/2018, dispone che “entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 … Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.
Per effetto della citata “eccezione” una fattura relativa al 2018 ricevuta il 5.3.2019 potrà essere portata in detrazione a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo da effettuare entro il 16.4.2019.

In analogia con quanto indicato dalle Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 12/2010 e 11/89, per le operazioni ad esigibilità 2018 che ho ricevuto nel 2018 ma che registro il 23.1.2019, il credito annuale lo posso utilizzare direttamente nel mese di gennaio (nella liquidazione del 16 febbraio)?
Nella Circolare 17.1.2018, n. 1/E, paragrafo 1.4, è stato chiarito che “un soggetto, che avendo ricevuto la fattura relativa allo stesso acquisto entro il 31.12.2017 non abbia annotato la stessa nel 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017”.
Pertanto, nel caso prospettato, l’IVA relativa alla fattura ricevuta nel 2018 – relativa ad una operazione avvenuta nel 2018 – registrata nel 2019, concorrerà a formare il saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018 (mod. IVA 2019).

Il Provvedimento 30.4.2018, paragrafo 4.1, afferma che per data di emissione si intende quella riportata nel campo «Data» del file. Quanti giorni possono passare tra la data inserita nel documento e quella di inserimento nello SdI? La regola da seguire è di natura generale o ci sono deroghe a cavallo del mese o dell’anno?
I tempi per l’emissione delle fatture sono individuati dall’art. 21, DPR n. 633/72.
Ai sensi delle disposizioni del DL n. 119/2018, fino al 30.6.2019, le fatture “immediate”, ossia contestuali ad un’operazione o al suo pagamento, devono riportare la data dell’operazione e potranno essere trasmesse al SdI entro i termini di liquidazione.
Nessuna deroga è prevista per le operazioni a cavallo del mese o dell’anno.

Nelle FAQ si dice che il destinatario della fattura emessa in reverse charge può inserire nel SdI un altro documento per memorizzare il computo dell’IVA di cui è debitore.
Quale codice deve essere utilizzato: il TD20 (Provvedimento 30.4.2018) riguarda solo l’autofattura-denuncia, quando cioè il fornitore non ha emesso nessun documento.
Altrimenti l’operazione è memorizzata due volte.
Il tipo di documento da utilizzare è il TD01, fattura ordinaria. Il codice TD20 va utilizzato esclusivamente per le autofatture emesse ai sensi dell’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/97.
In merito a tali fatture si rammenta che con la FAQ 27.11.2018, n. 36 l’Agenzia delle Entrate, richiamando quanto indicato nella Circolare 2.7.2018, n. 13/E, ha precisato che una modalità alternativa all’integrazione della fattura (normativamente richiesta in caso di reverse charge), può essere la predisposizione di un altro documento, da allegare al file della fattura emessa dal cedente / prestatore senza IVA con codice natura “N6”, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa. Tale documento, che per consuetudine viene chiamato “autofattura” poiché contiene i dati tipici di una fattura e, in particolare, l’identificativo IVA dell’operatore che effettua l’integrazione sia nel campo del cedente / prestatore che in quello del acquirente / committente, può essere inviato al SdI e, qualora si usufruisca del servizio di conservazione elettronica dell’Agenzia, il documento è portato automaticamente in conservazione.

Se per le sole fatture emesse nei confronti di un soggetto non residente, si decide di trasmettere al SdI l’intera fattura emessa in un file xml e compilando solo il campo «CodiceDestinatario» con «XXXXXXX», quale fattura dovrà essere considerata l’originale da portare in conservazione: quella inviata al cliente estero con le modalità tradizionali oppure quella trasmessa al SdI?
Laddove si sia scelto di utilizzare il SdI, l’originale delle fatture sarà quello veicolato tramite tale Sistema, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione.

Riferimenti normativi

• Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015
• Artt. 10, 10-bis, 10-ter e 15, DL n. 119/2018
• Art. 1, commi 53, 54 e 56, Legge n. 145/2018

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