Estensione fatturazione elettronica dall’1 gennaio 2019

Le novità introdotte dalla Legge di Stabilità

Fatturazione elettronica: le novità introdotte

La legge di Stabilità ha previsto che, dall’1.1.2019, le cessioni di beni / prestazioni di servizi che intercorrono tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia devono emesse documentate esclusivamente da fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica o analogica sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.

Il predetto obbligo della fatturazione elettronica è applicabile alle fatture emesse dall’1.7.2018 relativamente alle:

  • prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori / servizi / forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP / CIG. Per filiera di imprese si intende “l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Al fine di evitare la sanzione di cui al comma 8 del citato art. 6, l’acquirente / committente può regolarizzare la violazione inviando l’autofattura tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

Il Sistema di Interscambio (SdI) sarà utilizzato, oltre che ai fini della trasmissione / ricezione delle fatture elettroniche relative a operazioni intercorrenti tra soggetti residenti / stabiliti / identificati in Italia, anche per l’acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti.

Contestualmente dall’1.1.2019 è abrogato l’invio dello spesometro.

Operazioni da / verso soggetti non stabiliti in Italia

Con l’aggiunta del nuovo comma 3-bis al citato art. 1, è previsto che i soggetti passivi residenti / stabiliti / identificati in Italia trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura) i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o emessa / ricevuta fattura elettronica.

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, con il limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/97.

Obblighi di conservazione

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si intendono soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi / modalità di applicazione della disposizione in esame.

Cessioni di benzina / gasolio

Con l’aggiunta del comma 1-bis all’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, a decorrere dall’1.7.2018 è previsto l’obbligo di memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti

Per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti effettuati / ricevuti relativi ad operazioni di importo superiore a € 500 il termine per l’accertamento ex artt. 57, comma 1, DPR n. 633/72 e 43, comma 1, DPR n. 600/73, è ridotto di 2 anni.

La riduzione non è applicabile ai commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 salvo che abbiano esercitato l’opzione per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate.

Semplificazioni amministrative e contabili

Ai lavoratori autonomi / imprese in contabilità semplificata e ai soggetti che hanno optato per la memorizzazione / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, l’Agenzia mette a disposizione:

  • gli elementi informativi necessari ai fini della predisposizione delle liquidazioni periodiche IVA;
  • una bozza di dichiarazione annuale IVA / dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
  • le bozze dei modd. F24 di versamento delle imposte dovute.

A favore dei soggetti che si avvalgono dei predetti elementi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate non sussiste l’obbligo di tenuta dei registri IVA delle fatture emesse / acquisti.

Corrispettivi grande distribuzione

Con la modifica dell’art. 7, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che l’opzione per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni / prestazioni di servizi da parte delle imprese che operano nel settore della grande distribuzione, già esercitata nel 2016, resta valida fino al 31.12.2018.

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