Distributori automatici, note sull’invio telematico

Come noto, dall’1.4.2017 decorre l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tramite i distributori automatici che dispongono tra l’altro di una “porta di comunicazione”. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità, le fasi e i termini per la trasmissione dei dati per i distributori automatici privi della “porta di comunicazione”. In particolare:

− a decorrere dall’1.9.2017 partirà il censimento di detti distributori, a seguito del quale a ciascun distributore è attribuito un QRCODE;

− dall’1.1.2018 decorrerà l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia dei relativi corrispettivi.

Merita segnalare che con un prossimo Provvedimento l’invio dei corrispettivi sarà esteso ai distributori automatici di carburanti.

 

Come noto l’art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 127/2015 ha introdotto, dal 2017, l’obbligo di memorizzare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti

che effettuano cessioni di beni / prestazioni di servizi tramite distributori automatici (c.d. “vending machine”).

In merito si rammenta che:

• con il Provvedimento 30.6.2016, l’Agenzia delle Entrate ha definito la disciplina transitoria applicabile fino al 31.12.2022, in attuazione del comma 4 del citato art. 2, che demanda all’Agenzia l’individuazione dei dati da trasmettere, delle regole tecniche, dei termini per la trasmissione telematica, prevedendo specifiche “soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantire, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori”;

• l’art. 4, comma 6, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, ha:

− differito all’1.4.2017 la decorrenza del predetto obbligo;

− previsto che l’Agenzia delle Entrate possa stabilire termini ulteriormente differiti (rispetto all’1.4.2017) “in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici” ;

• con la Risoluzione 21.12.2016, n. 116/E l’Agenzia delle Entrate, oltre a fornire alcuni chiarimenti in merito alle caratteristiche dei distributori automatici interessati all’invio dei dati dall’1.4.2017, ha individuato alcune fattispecie escluse dall’obbligo in esame .

Con il recente Provvedimento 30.3.2017, per il periodo transitorio che durerà fino al 31.12.2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito l’iter ed i termini per la trasmissione dei dati relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate tramite gli “altri” distributori automatici, ossia quelli:

• dotati almeno di:

− uno o più “sistemi di pagamento”, ossia sistemi elettronici funzionali a riconoscere il credito utilizzabile per il bene / servizio erogato;

− un sistema elettronico, c.d. “sistema master”, dotato di processore con memoria, capace di memorizzare e processare i dati al fine di erogare il bene / servizio selezionato dall’utente;

− un erogatore di prodotti / servizi;

• privi di una “porta di comunicazione”, attiva o attivabile, attraverso la quale trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi all’Agenzia (caratteristica presente nei distributori automatici disciplinati dal citato Provvedimento 30.6.2016, per i quali l’obbligo di trasmissione dei dati decorre dall’1.4.2017).

Nel Provvedimento 30.3.2017 in esame l’Agenzia specifica che tra i distributori automatici oggetto dello stesso rientrano anche gli apparecchi che erogano indirettamente i prodotti / servizi agli utenti finali (come, ad esempio, il distributore che eroga, previo pagamento, gettoni o schede elettroniche da inserire in altre macchine per usufruire del prodotto / servizio, quale una lavanderia automatica a gettoni). Sono ricomprese quindi anche le c.d. “Torri di ricarica”.

Quanto disposto dal Provvedimento 30.3.2017 non è applicabile ai distributori automatici di carburanti per i quali è prevista l’emanazione di un apposito Provvedimento. Preme inoltre rammentare che, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Risoluzione n. 116/E, l’obbligo di memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi non interessa:

• le fattispecie per le quali “non si è in presenza di un distributore automatico così come sopra descritto”.

Ciò interessa, ad esempio, i distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l’erogazione, diretta o indiretta, e memorizza le somme incassate;

• gli apparecchi che non erogano direttamente o indirettamente beni / servizi, ma forniscono solo l’attestazione / quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (ad esempio, pedaggi autostradali);

• i distributori di biglietti di trasporto e di sosta. Tali apparecchi automatici, infatti, non solo fungono da mero strumento di pagamento del servizio, ma “certificano” fiscalmente il servizio così come previsto dagli artt. 12, comma 1, Legge n. 413/91 e 1, comma 1, DM 30.6.92. Di conseguenza possono essere considerate escluse le biglietterie automatiche:

− per il trasporto (treno, aereo, pullman, bus, metro, ecc.);

− per la sosta, regolamentata (parcheggi “aree blu”) e non regolamentata;

− “che possono essere ricondotte all’alveo delle stesse”, come ad esempio, le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass.

Il Provvedimento 30.3.2017 specifica inoltre che per i distributori automatici gestiti direttamente dai Comuni, non va fatto riferimento ai citati Provvedimenti ma alle Convenzioni di cooperazione informatica in vigore tra Agenzia delle Entrate e Comuni.

 

CENSIMENTO

La prima “fase” dell’adempimento in esame consiste nel censimento degli “altri” apparecchi non dotati della porta di comunicazione. A tal fine è necessario:

• accreditarsi mediante un’apposita procedura disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle

Entrate, comunicando la propria partita IVA;

• comunicare all’Agenzia delle Entrate, a decorrere dall’1.9.2017:

− i dati identificativi del gestore;

− la matricola identificativa del sistema master gestito e i dati identificativi del distributore automatico (identificativo dispositivo, geo-localizzazione, tipo di distribuzione, protocollo di comunicazione, ecc.);

− che l’apparecchio non è dotato di una porta di comunicazione.

Il censimento si conclude con la produzione, da parte dell’Agenzia, di un QRCODE:

− contenente l’indirizzamento ad una pagina web gestita dall’Agenzia delle Entrate, nella quale potranno essere verificati i dati dell’apparecchio ed il relativo gestore;

− da apporre “in luogo visibile e protetto” sul singolo distributore automatico.

Con il censimento lo stato del sistema master è “Attivato” e diventa automaticamente “In servizio” in occasione della prima trasmissione dati. In presenza di un elevato numero di distributori automatici, il soggetto interessato può utilizzare, ai fini del censimento massivo, i servizi REST dell’Agenzia delle Entrate che consentono di ottenere una produzione massiva di QRCODE

 

MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI

I soggetti obbligati all’adempimento in esame devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati relativi alle somme incassate a decorrere dall’1.1.2018 Come evidenziato nelle Specifiche tecniche, i dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate sono acquisiti tramite il dispositivo mobile. Per i distributori privi della porta di comunicazione tale operazione dovrà essere effettuata manualmente ed è responsabilità del gestore / incaricato al rifornimento e al prelievo dell’incasso imputare (tramite gli appositi software disponibili sul mercato) i dati rilevati manualmente dal distributore automatico sul dispositivo mobile.

Nella fase transitoria è, quindi, detto dispositivo che garantisce l’autenticità e l’inalterabilità dei dati fiscali registrati. A tal fine lo stesso è munito di un software che predispone il file da trasmettere dopo averlo sigillato elettronicamente con l’apposito certificato rilasciato dalla stessa Agenzia.

La trasmissione dei dati, tramite detti dispositivi mobili dotati di autonoma connettività alla rete e geo-localizzazione, dovrà essere effettuata:

• utilizzando l’apposito servizio web reso disponibile dall’Agenzia sul proprio sito Internet;

• contestualmente alla rilevazione dei dati di incasso da parte del sistema master;

• nella fascia oraria 0:00 – 22:00. In caso di rilevazioni effettuate tra le 22:00 e le 00:00 il dispositivo mobile predispone il file e pianifica la trasmissione a partire dalle 00:01;

• con una frequenza variabile, con un intervallo massimo di 60 giorni.

Qualora non vengano rilevati dati per un periodo superiore a 30 giorni (ad esempio, a causa della stagionalità dell’attività o altre ipotesi non determinate da malfunzionamenti del distributore), le informazioni relative al periodo di interruzione devono essere inviate alla prima trasmissione successiva o all’ultima trasmissione utile.

In una prima fase, al fine di consentire il rinnovo progressivo dei distributori automatici “nel rispetto dei loro tempi di obsolescenza” e non incidere sul funzionamento di quelli in essere, l’obbligo di memorizzazione dei dati dei corrispettivi può essere assolto anche attraverso la conservazione elettronica ex DM 17.6.2014. In particolare, i Gestori devono conservare, oltre ai dati dei

corrispettivi giornalieri definiti nel tracciato per la trasmissione telematica, tutti gli elementi informativi

collegati alle singole rilevazioni giornaliere (ad esempio, report di conciliazione tra i dati rilevati dal

sistema master e quelli contabilizzati, prospetto di chiusura periodica della cassa, riconciliazione tra

le rilevazioni quotidiane pervenute e i corrispettivi annotati, ecc.).

 

INFORMAZIONI RICHIESTE

I dati da trasmettere sono espressamente individuati nell’Allegato “Tipi Dati per i corrispettivi” del Provvedimento in esame.

Tra gli stessi si evidenziano:

• dati relativi al distributore automatico (tipo, numero identificativo, posizione geografica, ecc);

• eventuale periodo con corrispettivi pari a zero;

• data e ora di rilevazione dei corrispettivi;

• valori riferiti ai beni venduti e al totale incassato nel periodo di rilevazione (natura dell’operazione, imponibile, IVA, adozione della “ventilazione IVA”, totale incassato, ecc.);

• eventuali interventi tecnici effettuati sul distributore automatico (dati del soggetto che ha effettuato l’intervento, data e ora dell’intervento, natura dell’intervento);

• eventuali eventi eccezionali riguardanti il distributore (ad esempio, blocco distributore).

RICEVUTA DI AVVENUTA TRASMISSIONE / SCARTO

La trasmissione telematica dei suddetti dati è considerata effettuata al completamento della ricezione del relativo file da parte dell’Agenzia. Quest’ultima rende disponibile una specifica ricevuta di avvenuta trasmissione. Qualora la trasmissione non abbia esito positivo, è rilasciata una ricevuta di scarto (la trasmissione del file corretto va effettuata entro 5 giorni lavorativi successivi).

 

OPZIONE PER L’INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

I commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 che hanno scelto di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 possono assolvere l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati relativi alle cessioni / prestazioni effettuate tramite distributori automatici utilizzando un registratore telematico che presenta le caratteristiche di cui al Provvedimento 28.10.2016, a condizione che il distributore automatico e il registratore telematico siano ubicati nella stessa unità locale dell’attività commerciale. 

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