Detrazione riqualificazione energetica: cessione/sconto in fattura

Riqualificazione energetica

Con il c.d. “Decreto Crescita” è stata introdotta la possibilità, per il contribuente che effettua interventi di riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismico, di fruire di un contributo / sconto in fattura corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate. A tal fine l’Agenzia ha fornito le modalità attuative relative alle nuove disposizioni ed approvato un nuovo modello che, oltre a “recepire” la predetta (ulteriore) possibilità, contempla anche gli altri interventi per i quali è possibile scegliere di cedere il credito
corrispondente alla detrazione spettante.

Con l’art. 10, commi 1 e 2, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, è stata introdotta la possibilità, per i soggetti beneficiari della detrazione per interventi di riqualificazione energetica e di prevenzione / riduzione del rischio sismico di cui agli artt. 14 e 16, DL n. 63/2013, di optare per il riconoscimento di un contributo di ammontare pari alla detrazione spettante, anticipato dal fornitore che effettua l’intervento sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.
In particolare, i nuovi commi 3.1 del citato art. 14 e 1-octies del citato art. 16 dispongono, rispettivamente, che per gli interventi di efficienza energetica e gli interventi di adozione di misure antisismiche:
“il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di optare per la cessione del credito, corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di adozione di misure antisismiche, ai fornitori ovvero ai c.d. “soggetti terzi” collegati all’intervento agevolato eseguito, introdotta negli artt. 14 e 16, DL n. 63/2013 ad opera dell’art. 1, comma 2, Finanziaria 2017 e successivamente ampliata dall’art. 1, comma 3, Finanziaria 2018.
Si evidenzia che tra detti interventi rientrano, dal 2018, anche quelli di cui al comma 1-septies del citato art. 16 riguardanti gli interventi, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, che prevedono la demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione che provvedono, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva cessione dell’immobile.
Il c.d. “Decreto Crescita” ha riconosciuto la possibilità di optare per la cessione del credito in favore dei fornitori dei beni / servizi necessari alla realizzazione dei lavori anche ai soggetti beneficiari della detrazione relativa agli interventi di risparmio energetico di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR (realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia).
Dal quadro normativo sopra riepilogato risulta quindi che:
–– per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14, DL n. 63/2013, sia su parti comuni condominiali che su singole unità immobiliari è possibile fruire, in alternativa alla detrazione, sia della cessione del credito che del contributo / sconto in fattura;
–– per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all’art. 16, DL n. 63/2013, la cessione del credito è possibile soltanto nel caso in cui gli stessi siano realizzati su parti comuni condominiali. Il riconoscimento del contributo / sconto in fattura è invece possibile sia per gli interventi sulle parti condominiali che per quelli sulla singola unità immobiliare;
–– per gli interventi di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis, TUIR è possibile fruire, in alternativa alla detrazione, solo della cessione del credito.
Con il Provvedimento 31.7.2019 l’Agenzia delle Entrate ha:
OO fissato le modalità attuative con le quali il contribuente (titolare della detrazione) è tenuto a comunicare l’opzione per:
––la fruizione del citato contributo / sconto in fattura in luogo della detrazione (analoghe a quelle previste per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante);
––la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative ad interventi di cui al comma 1-septies, DL n. 63/2013 e alla lett. h) dell’art. 16-bis, TUIR;
OO reso disponibile il nuovo modello “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari”, che sostituisce quello
precedentemente approvato con il Provvedimento 18.4.2019.

FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO / SCONTO IN FATTURA

Come sopra accennato, il Provvedimento in esame fissa le modalità attuative della nuova disposizione contenuta nei citati commi 3.1 e 1-octies per poter fruire del contributo / sconto in fattura in luogo della detrazione spettante.
In particolare l’Agenzia precisa che:
OO il contributo è pari alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico di cui ai citati artt. 14 e 16, in base alle spese sostenute entro il 31.12 dell’anno di riferimento;
OO l’importo della detrazione spettante va calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nell’anno, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato;
OO in presenza di diversi fornitori, la detrazione è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenute nell’anno nei confronti di ciascuno di essi;
OO l’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile IVA e va espressamente indicato in fattura quale sconto praticato ai sensi dell’art. 10, DL n. 34/2019;
OO il contribuente che intende fruire di tale possibilità deve darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate tramite le funzioni disponibili nell’area riservata del sito Internet della stessa ovvero presentando il (nuovo) modello allegato al Provvedimento in esame.
NB La comunicazione relativa a tale nuova possibilità:
–– può essere effettuata a decorrere dal 16.10.2019;
–– riguarda i casi derivanti da spese per interventi sulle singole unità immobiliari.
Per il contributo / sconto in fattura a seguito di interventi su parti comuni condominiali la relativa comunicazione va effettuata dall’amministratore di condominio tramite la consueta comunicazione dei dati relativi agli interventi condominiali.
La formulazione delle disposizioni sopra riportate porta a ritenere che il contributo / sconto riconosciuto in fattura debba essere pari all’intero importo della detrazione spettante e non sia quindi possibile concordare uno sconto solo per una parte della stessa.

“RECUPERO” DELLO SCONTO PRATICATO DAL FORNITORE

Il fornitore che ha praticato lo sconto in fattura in applicazione delle disposizioni in esame recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare:
OO esclusivamente in compensazione nel mod. F24, da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
OO in 5 quote annuali di pari importo. Qualora la quota di credito spettante non sia utilizzata nell’anno, la stessa può essere utilizzata negli anni successivi ma non può essere chiesta a rimborso;
OO a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato la comunicazione all’Agenzia delle Entrate (di seguito riportata) relativa alla scelta di fruire del contributo / sconto in luogo della detrazione nel mod. REDDITI / 730.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può scegliere di cedere il credito corrispondente allo sconto riconosciuto in fattura (pari alla detrazione spettante al contribuente) ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi. In merito l’Agenzia specifica che:
OO non è possibile cedere il credito a istituti di credito / intermediari finanziari e ad Amministrazioni pubbliche;
OO il cedente (fornitore che ha praticato lo sconto in fattura e non utilizza direttamente il corrispondente credito) deve comunicare all’Agenzia la cessione del credito spettante con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet della stessa;
OO i fornitori che ricevono tale credito non possono procedere a loro volta ad ulteriori cessioni ed il relativo utilizzo deve avvenire previa accettazione dello stesso tramite la citata area del sito Internet dell’Agenzia e con le modalità sopra illustrate (mod. F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia).
Appare evidente che “accettare” la richiesta del cliente comporta per il cedente / prestatore una serie di riflessi di natura finanziaria non secondari.
A fronte dell’anticipazione dell’agevolazione in capo al beneficiario (attualizzata a tasso zero) per l’impresa il recupero della stessa (sconto in fattura) è rinviato nel tempo.
Non solo, l’effettiva possibilità di utilizzo del credito d’imposta collegato al contributo (sconto) riconosciuto al cliente è subordinato alla presentazione, da parte del cliente, della specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Il cedente / prestatore potrebbe tutelarsi contro eventuali “dimenticanze” del contribuente – beneficiario con la richiesta di una fidejussione bancaria / assicurativa.
Inoltre, lo stesso potrebbe concordare con il cliente l’attivazione diretta (non necessariamente gratuita) della comunicazione all’Agenzia delle Entrate in modo di evitare il predetto rischio.

NUOVI INTERVENTI CON CESSIONE DEL CREDITO CORRISPONDENTE ALLA DETRAZIONE

Al fine di attuare le disposizioni sopra accennate che hanno esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR e al comma 1-septies dell’art. 16, DL n. 63/2013 (interventi, nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, che prevedono la demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione che provvedono, entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori, alla successiva cessione dell’immobile) il Provvedimento in esame dispone che, anche in tali casi:
OO la cessione del credito va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28.2 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolate tramite le funzioni disponibili sul sito Internet dell’Agenzia ovvero la presentazione del modello di seguito riportato;
OO per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ai sensi del citato comma 1-septies per le spese sostenute fino al 31.12.2018:
––la comunicazione va effettuata dal contribuente interessato dal 16.10 al 30.11.2019;
––il credito ceduto è reso disponibile al “destinatario” per la relativa accettazione ed il successivo utilizzo in compensazione ovvero per l’ulteriore cessione a decorrere dal 10.12.2019.
NB Se l’intervento riguarda parti comuni condominiali la comunicazione della cessione del credito va effettuata dall’amministratore di condominio tramite la consueta comunicazione dei dati degli interventi condominiali.
Si rammenta che il credito corrispondente alla detrazione:
OO di cui all’art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013 è utilizzabile in 5 quote annuali;
OO di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i), TUIR è utilizzabile in 10 quote annuali.
Per le ulteriori modalità di cessione ed utilizzo del credito trova applicazione quanto disposto per la generalità degli interventi di riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico.
NUOVO MODELLO DI COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Come sopra evidenziato in tutti i casi in cui il contribuente, a seguito di interventi sulla singola unità immobiliare, cede il credito corrispondente alla detrazione spettante ovvero gli è riconosciuto il corrispondente contributo / sconto in fattura, è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia delle Entrate. A tal fine è possibile utilizzare le funzioni rese disponibili dalla stessa sul proprio sito Internet ovvero utilizzare il modello allegato al Provvedimento in esame, di seguito riportato, che può essere presentato:
OO in formato cartaceo presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
OO inviato via PEC, sottoscritto con firma digitale ovvero con firma autografa unitamente ad un documento d’identità del firmatario.
Si evidenzia che detto modello sostituisce quello precedentemente approvato (che non prevedeva la possibilità di richiedere il contributo / sconto in fattura e non contemplava tutti gli interventi per i quali è possibile procedere con la cessione del credito) che può comunque essere ancora utilizzato per i casi ivi già previsti fino al 31.12.2019.
Ai fini della compilazione, come precisato dalle istruzioni del modello:
OO l’opzione per la cessione del credito è possibile solo per gli interventi indicati nei punti da 1 a 11 e da 15 a 16 della Sezione “Tipologa di intervento”;
OO l’opzione per il contributo / sconto in fattura è possibile per tutti gli interventi elencati fatta eccezione per il punto 11 (interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i, TUIR);
OO nella Sezione “Tipologa di intervento” è possibile barrare una sola casella.
NB Qualora il contribuente intenda cedere il credito o fruire del contributo / sconto in fattura con riferimento a più interventi deve compilare un modello per ciascun intervento

Norme riqualificazione energetica

• Artt. 14 e 16, DL n. 63/2013
• Art. 16-bis, comma 1, lett. h), TUIR
• Art. 10, commi 1 e 2, DL n. 34/2019
• Provvedimento Agenzia Entrate 31.7.2019

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