Definizione agevolata ruoli – Rottamazione Ter

È confermata la riapertura dei termini per la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2017. La possibilità di estinguere il debito, senza sanzioni e interessi, effettuando il pagamento integrale o rateale, riguarda le somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per procedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

Ai fini della determinazione di quanto dovuto, sono considerati esclusivamente gli importi già versati a titolo di capitale ed interessi compresi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese.

La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

N.B. Per le sanzioni relative alle violazioni del Codice della strada la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi.

L’Agente della riscossione fornisce al debitore i dati necessari per l’individuazione dei carichi definibili presso i propri sportelli / nell’area riservata del proprio sito Internet.

 

SOMME ESCLUSE DALLA DEFINIZIONE

La definizione in esame non può essere richiesta per le somme iscritte a ruolo riguardanti:

  • recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi / premi dovuti dagli Enti previdenziali;
  • risorse proprie tradizionali ex art. 2, par. 1, lett. a), Decisioni 2007/436/CE Euratom del Consiglio del 7.6.2007 e 2014/335/UE Euratom del Consiglio del 26.5.2014 e di IVA riscossa all’importazione, per le quali l’art. 5 del Decreto in esame prevede una specifica modalità di definizione.

 

MODALITÀ DI ADESIONE

Il soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante un’apposita dichiarazione da effettuare:

  • entro il 30.4.2019. Entro lo stesso termine è possibile comunque integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;
  • utilizzando l’apposito modello (mod. DA-2018).

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi. L’estinzione del giudizio richiede l’effettivo perfezionamento della definizione e la produzione in giudizio della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in mancanza il Giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE

Entro il 30.6.2019, l’Agente comunica al debitore quanto dovuto ai fini della definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse.

Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato:

  • in unica soluzione;
  • in forma rateale fino ad un numero massimo di 18 rate consecutive. In tal caso:

− il pagamento delle rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dall’1.8.2019, gli interessi nella

misura del 2% annuo, va così effettuato.

 

non è applicabile la dilazione ex art. 19, DPR n. 602/73 prevista in caso di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i bollettini precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
  • presso gli sportelli dell’Agente della riscossione. In tal caso le somme possono essere compensate con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica amministrazione.

N.B.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione / una delle rate) non consente il perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

E’ stato precisato inoltre che il ritardo nel pagamento delle rate non superiore a 5 giorni non determina l’inefficacia delle definizione e non comporta l’applicazione di interessi.

 

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione, relativamente ai carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza, nonché, fino alla scadenza della prima /unica rata della definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31.7.2019 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate e non sono accordate nuove dilazioni ex art. 19, DPR n. 602/73);
  • l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis, DPR n. 602/73 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A..

E’ stato previsto che, ai fini del rilascio del DURC, il soggetto deve dichiarare l’intenzione di aderire alla “rottamazione-ter” in esame.

 

SOGGETTI CHE HANNO ADERITO ALLA DEFINIZIONE EX DL N. 148/2017 (ROTTAMAZIONE BIS)

Nei confronti dei soggetti che hanno aderito alla definizione agevolata, prevista dal DL n. 148/2017, e che provvedono, entro il 7.12.2018, all’integrale pagamento delle somme in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, è previsto il differimento automatico dell’importo residuo ancora dovuto.

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.