Definita la documentazione per la immatricolazione dei veicoli UE

DEFINITA LA DOCUMENTAZIONE PER LA IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI DI PROVENIENZA UE

Al fine di contrastare il fenomeno delle frodi IVA nel settore del commercio di veicoli, gli artt. 1, comma 378, Legge n. 311/2004 e 1, comma 9, DL n. 262/2006 hanno previsto che, ai fini della immatricolazione / successiva voltura di veicoli (autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi), anche nuovi, oggetto di acquisto intraUE, tramite “canali di importazione non ufficiali” (c.d. mercato parallelo), l’acquirente nazionale è tenuto a:

inviare al Dipartimento per i trasporti un’apposita comunicazione con i dati riepilogativi dell’operazione;

 allegare alla relativa richiesta di immatricolazione una copia del mod. F24 Elide relativo al versamento dell’IVA in occasione della prima cessione interna, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’imposta assolta.

L’utilizzo del mod. F24 Elide per il versamento dell’IVA relativa ai veicoli in esame va collegato con l’obbligo a carico dei soggetti IVA, di comunicare i dati relativi agli acquisti intraUE di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi provenienti da altri Stati UE tramite canali di importazione non ufficiali, così come disposto dal DM 30.10.2007 (integrato dal Decreto 29.3.2011).

Il Decreto 26.3.2018, abrogando i citati Decreti 30.10.2007 e 29.3.2011, ha ridefinito gli obblighi di comunicazione in esame prevedendo:

 l’estensione dell’obbligo della citata comunicazione anche ai soggetti non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni;

 la possibilità di effettuare la comunicazione presso un Ufficio della Motorizzazione civile.

 

CONTENUTO / MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

Per i soggetti IVA la comunicazione deve contenere:

 il codice fiscale / denominazione dell’acquirente residente in Italia;

 il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia del documento d’identità nel caso in cui quest’ultimo non sia soggetto passivo IVA;

 il numero di telaio dell’autoveicolo / motoveicolo / rimorchio oggetto dell’acquisto con l’indicazione se trattasi di veicolo nuovo o usato, nonché l’eventuale data di prima immatricolazione all’estero.

Queste ultime informazioni sono ricavate, a seconda dei casi:

 dal certificato di omologazione comunitario;

 dalla carta di circolazione, emessa nello Stato UE “di provenienza del veicolo e prodotta in visione in originale al momento della comunicazione, dalla quale deve potersi rilevare l’avvenuta radiazione per «esportazione»”;

 la data / prezzo di acquisto del veicolo, desumibili dal documento di acquisto prodotto in visione in originale al momento della comunicazione.

Si rammenta che la comunicazione può essere effettuata:

 mediante collegamento telematico diretto con il Centro Elaborazione Dati (C.E.D.) della Direzione generale per la Motorizzazione, previa richiesta di accreditamento presso il medesimo centro;

 presso un Ufficio della Motorizzazione civile;

 avvalendosi di un soggetto autorizzato all’esercizio di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e abilitato alla procedura dello sportello telematico dell’automobilista.

L’invio della comunicazione va effettuato entro 15 giorni successivi all’acquisto e, in ogni caso, prima della data di presentazione della domanda di immatricolazione.

Come precisato dall’art. 3, comma 3 del citato Decreto 26.3.2018, la comunicazione si intende effettuata nel momento del rilascio della ricevuta, in forma di stampato, in cui sono indicati:

 la data di ricezione della comunicazione;

 il protocollo attribuito alla comunicazione;

 il numero di telaio del veicolo.

Si rammenta che le suddette disposizioni sono entrate in vigore dal 5.4.2018.

Con il Provvedimento 19.4.2018 l’Agenzia ha definito la competenza territoriale e la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all’immatricolazione di autoveicoli / motoveicoli di provenienza UE acquistati da imprese / lavoratori autonomi da operatori residenti in altri Stati UE:

usati, rientranti nel regime del margine;

ovvero

destinati ad essere utilizzati come beni strumentali.

Come desumibile dalle Motivazioni del citato Provvedimento 19.4.2018, “risultano persistere … forti criticità nel settore … connesse soprattutto all’utilizzo improprio delle deroghe al sistema di versamento anticipato, previste per i veicoli acquistati in regime Iva del margine e per quelli utilizzati come beni strumentali all’attività d’impresa. Al fine di contrastare in modo più incisivo tali fenomeni, si è resa necessaria e urgente l’emanazione” di uno specifico Provvedimento.

 

COMPETENZA TERRITORIALE

In merito alla competenza territoriale, l’art. 1 del Provvedimento in esame precisa che le suddette istanze devono essere presentate presso la competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell’istanza stessa.

Come specificato nelle Motivazioni al citato Provvedimento 19.4.2018 “tale obbligo risponde all’esigenza di agevolare e semplificare le attività di controllo connesse alla lavorazione delle istanze stesse”.

Come precisato dal Provvedimento in esame va inoltre presentata alla Direzione Provinciale dell’Agenzia l’istanza di validazione di un versamento effettuato con mod. F24 Elide:

 per un importo insufficiente ovvero incongruente;

 per un importo corrispondente all’imposta calcolata secondo l’aliquota IVA agevolata nel caso in cui l’intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all’agevolazione.

È altresì precisato che possono essere presentati a qualsiasi Ufficio della Direzione Provinciale dell’Agenzia le istanze di correzione del numero di telaio del veicolo indicato nel mod. F24 Elide a seguito del mancato “abbinamento” del versamento con la comunicazione dell’acquisto intraUE.

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

L’art. 2 del Provvedimento in esame specifica che i richiedenti devono esibire alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate la documentazione (in originale) attestante:

 la legittima applicazione del regime IVA dei beni usati ex art. 36, DL n. 41/95;

 l’effettiva destinazione del mezzo all’attività d’impresa.

Sul punto nelle Motivazioni al citato Provvedimento 19.4.2018, l’Agenzia specifica che “la riscontrata contraffazione della documentazione presentata in copia rende indispensabile l’esibizione in originale della suddetta documentazione e l’acquisizione, da parte della Direzione Provinciale territorialmente competente, della copia conforme.”

La Direzione Provinciale, a seguito dell’accoglimento dell’istanza, provvede a comunicare gli elementi identificativi dell’autoveicolo / motoveicolo, tra cui il numero di telaio, al Centro di Elaborazione dati per i trasporti (C.E.D.) per procedere con l’immatricolazione.

Art. 1, comma 378, Legge n. 311/2004

Art. 1, comma 9, DL n. 262/2006

DM 26.3.2018

Provvedimento Agenzia Entrate 19.4.2018

 

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