Decreto Rilancio, i principali provvedimenti fiscali

Decreto Rilancio: la sintesi dell’Ufficio Fiscale di Confcommercio Lecco

Di seguito si sintetizzano i più importanti provvedimenti fiscali contenuti nel Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d. Decreto Rilancio) in G.U. n. 128 del 19 maggio2020 – Suppl. Ord. n. 21.

Con il Decreto Rilancio il Governo stanzia ulteriori 155 miliardi per avviare la Fase 2 dell’economia italiana che dovrà affrontare la crisi senza precedenti innescata dalla pandemia del Covid-19 e sostenere la ripresa del Paese. Un provvedimento straordinario con il quale si interviene per rinforzare diversi settori e in cui si pongono le basi per la ripresa, anche con la cancellazione delle clausole di salvaguardia, eliminando così gli aumenti di Iva e accise previsti a partire dal 2021. In particolare, vengono stanziati oltre 130 miliardi per fornire liquidità e sostegno al lavoro e all’economia tramite misure di ristoro per le imprese con contributi a fondo perduto, la cancellazione del saldo e acconto Irap di giugno, contributi per affitti e bollette, il pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione, l’allungamento delle tutele della Cassa Integrazione, delle indennità di lavoratori autonomi, Co.Co.Co, stagionali, artigiani e commercianti e l’introduzione di interventi per aiutare colf e badanti. A uno dei settori più colpiti, il turismo, sono destinati 3 miliardi di aiuti che serviranno a finanziare, tra le altre cose, il credito di imposta per le vacanze delle famiglie e l’esenzione IMU per le attività del settore ricettivo. Due miliardi, infine, sono destinati a sostenere le misure fiscali, fra le quali l’azzeramento dell’Iva per i dispositivi di protezione individuali.

Disposizioni in materia di versamento dell’Irap Art. 24

• Non è dovuto il versamento del saldo dell’Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31.12.2019, fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell’acconto dell’Irap relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
• La disposizione si applica esclusivamente ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel pe- riodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
• L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari, nonché per le imprese di assicu-
razione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Contributo a fondo perduto Art. 25

• Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita Iva.
• Il contributo a fondo perduto NON spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione della domanda, agli enti pubblici e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27, 38 o 44 D.L. 18/2020, nonché ai professionisti iscritti agli enti privati di previdenza obbligatoria.
• Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’art. 32 Tuir e ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
• Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti citati ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1.01.2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
• L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:
a) 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
• L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
• Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate, la quale dovrà definire le modalità e i termini per la presentazione tramite apposito provvedimento.

 

Credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda Art. 28

• Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
• Il credito d’imposta, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.
• Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.
• Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
• Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell’Irap.
Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito d’imposta in parola possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti bancari ed altri intermediari finanziari, ai sensi del successivo art. 122, a cui si rinvia per un esame più approfondito. Per le modalità attuative delle disposizioni in esame, la norma rinvia ad un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (Art. 122).

 

Nuove indennità per lavoratori danneggiati dall’emergenza da Covid-19 Art. 84

La norma estende al mese di aprile il riconoscimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia e disciplina l’erogazione di ulteriori indennità per il mese di maggio 2020, ampliando per alcune fattispecie la platea dei destinatari o l’ammontare del bonus.
• a) Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
È garantito per il mese di aprile 2020 il riconoscimento dell’indennità, pari a 600 euro (ex art. 27 del D.L n. 18/2020), in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (solo se già beneficiari per il mese di marzo 2020).
Viene, inoltre, disposta l’erogazione di un’ulteriore indennità per il mese di maggio 2020, pari a 1.000 euro, per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 20 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Il riconoscimento di tale indennità è, però, subordinato alla riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito dello stesso bimestre dell’anno 2019, da individuarsi secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento. Per accedere all’indennità in argomento è necessario inoltrare domanda all’Inps, corredata da autocertificazione sul possesso dei requisiti sopra richiamati, che provvede all’erogazione. Ai fini delle opportune verifiche in merito, è prevista una cooperazione tra Inps e Agenzia delle Entrate tenute, rispettivamente, a comunicare i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione e a segnalare l’esito delle verifiche sui requisiti reddituali. In favore, invece, dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sempre se iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020, pari a 1.000 euro. Per fruire di tale indennità, i lavoratori co.co.co devono aver cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del decreto.
• b) Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago
Anche l’indennità di 600 euro introdotta dall’art. 28 del D.L. n. 18/2020, in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, viene estesa al mese di aprile 2020 (solo se già beneficiari per il mese di marzo 2020)
Per il mese di maggio 2020, invece, è previsto, al ricorrere di determinate condizioni, l’accesso al contributo a fondo perduto disciplinato dall’art. 25 del decreto in esame.
• c) Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali
L’indennità introdotta dall’art 29 del Decreto Cura Italia, pari a 600 euro, in favore dei lavoratori stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, viene riconosciuta anche per il mese di aprile 2020. La platea dei destinatari è, inoltra, ampliata in favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, purché, alla data di entrata in vigore della disposizione ossia al 20 maggio 2020, non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI. Al ricorrere dei suddetti requisiti relativi alla cessazione del rapporto di lavoro e alla non titolarità di pensione, di rapporto di lavoro e di NASPI, per tutti i soggetti sopra richiamati è infine prevista l’erogazione di un’indennità, di ammontare pari a 1.000 euro, anche per il mese di maggio 2020.
• d) Specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi
In caso di cessazione, riduzione o sospensione del rapporto di lavoro o dell’attività lavorativa, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene disposta l’erogazione di un’indennità per i mesi di aprile e maggio 2020, pari a 600 euro mensili, a specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi sotto riportate:
• lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
• lavoratori intermittenti (artt. da 13 a 18 del D.L.gs. n. 81/2015) che abbiano svolto la prestazione lavorativa, per almeno trenta giornate, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del c.c.) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. In relazione a tali contratti, i soggetti in parola devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
• incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998), con reddito annuo 2019 derivante da tali attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Il riconoscimento dell’indennità in argomento è subordinato al verificarsi, alla data di presentazione della domanda, di due condizioni: non essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, e non essere titolari di pensione.
• e) Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo
Anche per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo viene riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 l’indennità pari a 600 euro mensili, sia al ricorrere delle condizioni previste all’art. 38 del D.L. n. 18/2020 – ovvero almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione – sia in presenza di almeno 7 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Per beneficiare di tale indennità, risulta però necessario non essere lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della disposizione.
Ciascuna delle indennità descritte nel presente paragrafo non concorre alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps in unica soluzione, a domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020. È previsto il monitoraggio del rispetto del limite di spesa da parte del suddetto Istituto, che provvede a comunicarne i risultati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Qualora le verifiche svolte evidenzino possibili scostamenti, anche prospettici, dal tetto massimo di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
In relazione alle modalità di erogazione delle indennità disciplinate dall’articolo in esame, la norma introduce una parziale compatibilità con il reddito di cittadinanza, escluso invece dal Decreto Cura Italia. Infatti, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità – se appartenenti a nuclei familiari già percettori di reddito di cittadinanza di ammontare inferiore a quello dell’indennità – potranno ottenere il bonus; ma, in luogo del versamento dell’indennità, sarà corrisposta un’integrazione al reddito di cittadinanza fino all’ammontare dell’indennità dovuto in ciascuna mensilità. La norma dispone, infine, la decadenza dal diritto di richiedere le indennità relative al mese di marzo 2020, introdotte dal Decreto Cura Italia agli artt. 27, 28, 29, 30 e 38, trascorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico Art. 119

La detrazione Irpef per efficientamento energetico si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1.07.2020 e fino al 31.12.2021, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microgenerazione (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
c) gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito). Inoltre, possono accedere alla maggiorazione della detrazione anche gli interventi di efficientamento energetico già inclusi nell’Ecobonus, di installazione di pannelli fotovoltaici, di sistemi di accumulo e dispositivi di ricarica dei veicoli elettrici, purché svolti congiuntamente a uno dei suddetti interventi di efficientamento energetico che coinvolgono l’intero edificio. Limitatamente ai pannelli fotovoltaici e ai sistemi di accumulo l’agevolazione può inoltre essere goduta se gli interventi sono svolti congiuntamente a misure di adeguamento sismico.
In generale, per accedere alla detrazione gli interventi svolti, nel loro complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E). Anche la certificazione rientra tra le spese detraibili.
Inoltre, l’agevolazione per l’installazione di pannelli fotovoltaici e di accumulo è subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.
La detrazione al 110% è prevista anche per le spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici, già presenti nel c.d. Sismabonus, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, purché non si tratti di edifici ubicati in zona sismica 4. La norma si applica agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) e dalle cooperative di abitazione di proprietà indivisa. È inoltre previsto che il soggetto avente diritto alle detrazioni possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Questo beneficio ha la possibilità di essere ceduto secondo le norme previste dall’articolo 121 del decreto legge in commento.
Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto il contribuente deve richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. I dati devono essere comunicati esclusivamente in via telematica secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che dovrà definire anche le modalità attuative, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Ai fini della opzione per la cessione o per lo sconto:
a) per gli interventi di efficienza energetica i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della asseverazione e le relative modalità attuative;
b) per gli interventi di adeguamento sismico, l’efficacia degli stessi è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione, della realizzazione dei lavori e del collaudo. I professionisti incaricati attestano, inoltre, la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi.

In caso di attestazioni o asseverazioni infedeli si applica una sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro per certificazione, oltre alle sanzioni penali ove ci fossero i presupposti.

 

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro Art. 120

Al fine di sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli am- bienti di lavoro, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, è riconosciuto un credito d’imposta in misu- ra pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione ed è cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito, ai sensi del successivo art. 122, a cui si rinvia per un esame più approfondito.

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto e in credito d’imposta cedibile Art. 121

• I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati successivamente possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha ef- fettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri sog- getti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
• Le disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di:
a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis), c. 1, lett. a) e b) Tuir;
b) efficienza energetica di cui all’arti. 14 D.L. 63/2013;
c) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16, commi 1-bis e 1-ter D.L. 63/2013, n. 63;
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
e) installazione di impianti solari fotovoltaici;
f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
• Nel caso venga accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che intendono usufruire delle detrazioni in parola, maggiorato di interessi e sanzioni.
• I fornitori e i soggetti cessionari rispondono, tuttavia, solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.
• La norma, infine, rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, che dovrà essere effettuata in via telematica.

Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 Art. 122

• A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31.12.2021, i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19 (contenuti in uno specifico elenco) in luogo dell’utilizzo diretto, possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
• La disposizione introduce in via sperimentale – fino al 31 dicembre 2021 – la possibilità per il soggetto avente diritto ai crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari.
• Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva cessione, deve essere usufruito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato usufruito dal primo soggetto cedente.
• La quota di credito non utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere oggetto di richiesta di rimborso.
• La norma fa esplicito riferimento alle seguenti fattispecie:
a) credito d’imposta per botteghe e negozi, di cui all’articolo 65 del “decreto Cura Italia”;
b) credito d’imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo;
c) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro;
d) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
La norma, infine, rinvia ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica.

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di Iva e accisa Art. 123

• Sono soppresse definitivamente le c.d. “clausole di salvaguardia” che, a decorrere dal 1.01 del 2021, prevedono automatiche variazioni in aumento, delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 Art. 124
• Mediante inserimento nella tabella A, parte II-bis, allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 633, di mascherine e di altri disposi tivi medici e di protezione individuale, è previsto che, a regime, alle relative cessioni, si applichi l’aliquota Iva del 5%.
• In via transitoria le cessioni di tali beni fino al 31.12.2020 sono esenti da Iva con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni esenti.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro professionisti Art. 125

Viene riconosciuto, in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi, un credito d’imposta al fine di favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino all’importo massimo di 60.000 euro.
Le spese ammissibili al beneficio riguardano:
• la sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
• l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
• l’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
• l’acquisto e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di riconoscimento dello stesso, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap. Ai fini della compensazione non trova applicazione il limite massimo annuo di 700.000 euro. Inoltre, fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari del credito d’imposta in parola possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la sua cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ai sensi del precedente art. 122, a cui si rinvia per un esame più approfondito. La disposizione rinvia ad un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge in esame, per l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

 

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi Art. 126

• Il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, all’Iva e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di aprile 2020 e di maggio 2020 a favore dei sog getti esercenti attività d’impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta, è prorogato al 16.09.2020 (in luogo del 30.06.2020) ovvero al massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020 (in luogo del mese di giugno 2020).
• In favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, è prorogato il versamento delle ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, in unica soluzione entro il 16.09.2020 (in luogo del 31.07.2020) ovvero al massimo in 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020 (in luogo del mese di luglio 2020). La sospensione riguarda il non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 alle ritenute d’acconto, da parte del sostituto d’imposta.

 

Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del “Decreto Cura Italia” Art. 127

Con riferimento all’art. 61 del decreto legge n. 18/2020 – c.d. “Cura Italia” – i termini di versamento delle ritenute di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL scaduti nei mesi di marzo e aprile 2020, nonché il termine di versamento dell’Iva scaduto nel mese di marzo, nei confronti di operatori economici nazionali operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza da Covid-192, già oggetto di sospensione fino al 31 maggio 2020, sono stati prorogati al 16 settembre 2020, con versamento in unica soluzione ovvero con rateizzazione in quattro rate mensili, in luogo di cinque, a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020.

In particolare si ricorda che l’art. 61 si applica ai seguenti soggetti:
a) imprese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operatori;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive,professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
j) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
k) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici;
l) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
m) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
n) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
p) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
q) esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
Per i soggetti di cui all’art. 62 del D.L. n. 18/2020 – ossia i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 – i termini di versamento delle ritenute alla fonte di lavoro dipendente e assimilato, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d’imposta, dell’imposta sul valore aggiunto, dei contributi previdenziali e assistenziali, e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, già sospesi al 31 maggio 2020 sono prorogati al 16 settembre 2020, con rateazione al massimo in quattro rate mensili, in luogo delle cinque previste dal D.L. n. 18/2020, a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2020.

Corrispettivi giornalieri, lotteria scontrini e imposta di bollo fattura elettronica Artt. 140-141-142 -143

• È prorogata fino al 1.01.2021 la non applicazione delle sanzioni agli operatori con volume d’affari inferiore a euro 400.000 che non sono in grado di dotarsi entro il 1.07.2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Resta fermo l’obbligo, per tali soggetti, di emettere scontrini o ricevute fiscali, registrare i corrispettivi e trasmettere telematicamente con cadenza mensile all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste.
• È prorogato al 1.01.2021 il termine di adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri esclusivamente al Sistema tessera sanitaria.
• È differito al 1.01.2021 il termine a partire dal quale decorre la lotteria degli scontrini.
• L’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri Iva e delle comunicazioni del- le liquidazioni periodiche Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate è rinviato alle operazioni Iva effettuate dal 1.01.2021.
È prorogata dal 1.01.2020 al 1.01.2021 l’applicazione delle disposizioni che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di In- terscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni Art. 144

La misura rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti dei c.d. “avvisi bonari”, in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto in esame.
Si tratta delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Inoltre, viene prevista la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I relativi versamenti potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in 4 rate mensili di pari importo, a decorrere da settembre 2020, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo Art. 145

Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo.

Modifiche alla disciplina degli ISA Art. 148

• Per i periodi d’imposta 2020 e 2021 è prevista l’introduzione di misure volte ad adeguare la normativa in materia di ISA, al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA.
• Per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2019. Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31.12.2020, si tiene conto anche del livello di affidabili- tà fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli indici per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2018 e al 31.12.2019.

 

Sospensione versamenti somme dovute per atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e recupero dei crediti d’imposta Art. 149

• Vengono prorogati i termini di versamento, che scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione e mediazione (tutti istituti deflativi del contenzioso tributario).
• Il versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e agli avvisi di liquidazione sono prorogati al 16 settembre 2020.
• Medesima proroga al 16 settembre 2020, per il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie per gli atti succitati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
• I soggetti interessati potranno quindi versare il dovuto o in un’unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese; la prima o unica rata dovrà essere versata entro il 16 settembre.

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione Art. 154

Come noto, l’art. 68 del decreto Cura Italia stabilisce, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché́ dagli avvisi di accertamento esecutivo fiscale e contributivo.
Con l’articolo in esame, la sospensione è differita dal 31 maggio al 31 agosto 2020.
Viene, poi, stabilito che, con riferimento ai piani di dilazione (in essere alla data dell’8 marzo 2020) e ai provvedimenti di accoglimento (emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020), la decadenza del debitore dalle rateazioni e gli altri effetti di tale decadenza previsti dalla legge, si determinano solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque.
Il succitato articolo 68 ha previsto anche la proroga, al 31 maggio 2020, del termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio”, in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020, consentendo che il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi, in scadenza nell’anno in corso, possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020. Con l’articolo in esame, viene precisato che a tale ultimo termine (10 dicembre) non si applica la “tolleranza” di cinque giorni (di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018). Ciò, per garantire la sicura acquisizione nell’anno 2020 delle relative somme al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.
Infine, sempre in considerazione della generalizzata difficoltà dei debitori nell’assolvimento delle obbligazioni da ruolo e da avvisi esecutivi, viene rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), del DL n. 119/2018), alla possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate, per i quali il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

 

Misure per la promozione turistica in Italia – Tax credit vacanze Art. 176

Per il periodo d’imposta relativo all’anno 2020, viene riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed &breakfast.
Il credito, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare e si riduce a 300 euro per i nuclei composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Ai fini del riconoscimento del credito, a pena di decadenza:
a) le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio deve avvenire senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.

Il credito in parola è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Le modalità applicative della misura sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare sentito l’INPS e previo parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali e da eseguire anche avvalendosi della società PagoPa S.p.A

Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico Art. 177

• In considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono esentati dalla prima rata relativa all’anno 2020, dell’imposta municipale propria (IMU):
a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli del- la gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio Art. 181

I pubblici esercizi di cui all’articolo 5 della legge n.287/1991 – fra i quali si rammentano esercizi di ristorazione (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari), esercizi di somministrazione di bevande, nonché di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari), esercizi in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari – titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, vengono esonerati, dal 1° maggio 2020 fino al 31 ottobre 2020, dal pagamento della Tosap e della Cosap.

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