Decreto Agosto, le novità dopo la conversione in legge

Le novità del Decreto Agosto dopo la conversione in legge
Recentemente è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del cosiddetto Decreto Agosto. In sede di conversione sono state, tra l’altro, introdotte alcune novità tra le quali:
• estensione del contributo a fondo perduto destinato alle imprese della ristorazione anche alle attività connesse alle aziende agricole / catering per eventi, banqueting e alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo);
• incremento delle risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione / acquisto DPI;
• riapertura dei termini per la richiesta del contributo a fondo perduto per i soggetti con domicilio fiscale / sede operativa nei Comuni calamitati, totalmente montani;
• regolarizzazione dei versamenti per i soggetti ISA, senza applicazione di sanzioni, entro il 30.10.2020 con la maggiorazione dello 0,8%;
• possibilità di usufruire del c.d. “bonus vacanze” anche alle prenotazioni tramite piattaforme / portali telematici.

Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 37/L alla G.U. 13.10.2020, n. 253 la Legge n. 126/2020 di conversione del DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, contenente “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”.
In sede di conversione sono state apportate una serie di modifiche al testo originario del Decreto, in vigore dal 14.10.2020, di seguito esaminiamo le principali.

INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO / SPETTACOLO – VENDITORI “PORTA A PORTA” – Art. 9
È confermato che al ricorrere delle specifiche condizioni previste, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito elencati, che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività / rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000.
La nuova indennità:
• non è cumulabile nel caso in cui il soggetto interessato ricada in più di una delle fattispecie di seguito descritte;
• non è cumulabile con l’indennità di cui all’art. 44, DL n. 18/2020 (“Fondo per il reddito di ultima istanza”);
• non concorre alla formazione del reddito ;
• è erogata dall’INPS, previa domanda , nel limite dei fondi stanziati (€ 680 milioni per il 2020).

N.B.Il comma 8 dell’art. 9 in esame dispone che dal 31.8.2020 non è più possibile richiedere le indennità di cui agli artt. 78,84,85 e 98, DL n. 34/2020.

LAVORATORI SETTORE TURISMO / STABILIMENTI TERMALI
È confermato che l’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:
• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo / stabilimenti termali;
• lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo / stabilimenti termali;
che:
• hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
• non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 15.8.2020.

La predetta indennità di € 1.000 è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo / stabilimenti termali che, cumulativamente, sono:
• titolari, tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
• titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
• non titolari, al 15.8.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”
È confermato che la medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore di:
• lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
o hanno cessato involontariamente il rapporto di lavorotra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
o abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
• lavoratori intermittenti, di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
o tra l’1.1.2019 e il 29.2.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222, C.c.;
o non hanno un contratto in essere al 15.8.2020.
Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
• incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”) di cui all’art. 19, D.Lgs. n. 114/98:
o con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
o titolari di partita IVA attiva;
o iscritti alla Gestione separataINPSal 17.3.2020;
o non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

N.B.
I predetti soggetti possono fruire dell’indennità in esame a condizione che , alla data di presentazione della domanda , non siano :
• titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , diverso dal contratto intermittente di cui agli artt. da 13 a 18, D.Lgs. n. 81/2015;
titolari di pensione .

CREDITO IMPOSTA SANIFICAZIONE / ACQUISTO DPI – Art. 31, commi 4-ter e 4-quater
L’art. 125, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali (compresi ETS / Enti religiosi riconosciuti) un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per:
• la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;
• l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi atti per garantire la salute di lavoratori / utenti (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, prodotti detergenti / disinfettanti.
Con il Provvedimento 10.7.2020 l’Agenzia ha approvato l’apposito modello utilizzabile per la comunicazione delle spese agevolabili sostenute / che il contribuente prevede di sostenere da presentare entro il 7.9.2020 .
La stessa Agenzia con il Provvedimento 11.9.2020 ha reso noto la percentuale (15,6423%) da utilizzare per la quantificazione del bonus in esame.
In sede di conversione, al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, sono incrementate le risorse destinate al credito d’imposta sopra accennato, di € 403 milioni (lo stanziamento risulta così pari a € 603 milioni).
Tali risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati, ossia tra coloro che hanno già presentato la predetta comunicazione (entro il 7.9.2020).
L’incremento della dotazione finanziaria comporta un aumento della percentuale fruibile, che risulta pari a 47,1617% (anzichè 15,6423%), risultante dal rapporto € 603.000.000 / € 1.278.578.142, ossia limite complessivo di spesa / ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti).
Alla luce della nuova quantificazione della predetta percentuale l’ammontare massimo spettante del credito in esame è aumentato da € 9.385 (60.000 x 15,6423%) a € 28.297 (60.000 x 47,1617%).
Al fine di “recepire” il suddetto incremento dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile si ritiene necessario attendere l’emanazione dello specifico Provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Con l’aggiunta del nuovo comma 4-quater all’art. 31 del Decreto in esame sono state altresì abrogate le misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma da 1 a 6, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, riguardanti la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l’acquisto di:
• apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione;
• dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
• dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
• sistemi / strumenti di controllo dell’accesso nei luoghi di lavoro / DPI.

“SPLAFONAMENTO” SALDO 2019 / ACCONTO 2020 – Art. 42-bis, comma 5
Come previsto dall’art. 24, DL n. 34/2020, a favore dei soggetti:
• esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
• con ricavi / compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);
non è dovuto il versamento:
• del saldo IRAP2019;
• della prima rata dell’acconto IRAP2020. Il relativo importo è escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020. Di fatto, in sede di saldo 2020, non è richiesto il versamento di quanto dovuto a titolo di prima rata.
Il predetto esonero si applica nel rispetto dei limiti / condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. Pertanto, gli aiuti non devono superare € 800.000 per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali / di pagamenti (i valori utilizzati sono al lordo di imposte / altro onere);
In sede di conversione è stato previsto che in caso di errata applicazione dell’esonero di cui al citato art. 24, in relazione alla determinazione del predetto limite (€ 800.000), l’importo dell’imposta non versata è dovuto senza sanzioni / interessi
entro il 30.11.2020
Di conseguenza, i soggetti che hanno “splafonato” il limite di € 800.000 a seguito del mancato versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020, possono regolarizzare i versamenti entro il 30.11.2020 senza sanzioni / interessi.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE – Art. 58
È confermata, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, l’istituzione di un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese in attività alla data del 15.8.2020.
In sede di conversione il contributo in esame è stato esteso a favore delle imprese con uno dei seguenti codici attività prevalente.
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
56.21.00 Catering per eventi, banqueting
55.10.00 Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo)

È confermata la spettanza del contributo in esame a favore degli esercenti attività di ristorazione con somministrazione (56.10.11) / mense (56.29.10) / catering continuativo su base contrattuale (56.29.20).
È confermato che il contributo, da richiedere presentando un’apposita istanza secondo le modalità che saranno fissate da uno specifico Decreto:
• spetta a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
• è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:
o il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011;
o la corresponsione del saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.
È confermato inoltre che:
• per l’accesso al beneficio il richiedente è tenuto a registrarsi alla piattaforma digitale, denominata “Piattaforma della ristorazione”, messa a disposizione dal Concessionario convenzionato;
• con un apposito Decreto sarà determinato l’importo dell’onere a carico dell’interessato al beneficio e i criteri di attribuzione dello stesso al Concessionario convenzionato.
Il contributo in esame:
• è erogato nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa UE in materia di “aiuti de minimis”;
• non è imponibile ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
• non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.
• è alternativo / non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri di cui all’art. 59 (di seguito esaminato).
Salvo che il caso costituisca reato, l’indebita percezione del contributo comporta:
• il recupero dello stesso;
• la sanzione pari al doppio del contributo non spettante.

SANZIONI
Come previsto dal comma 1 dell’art. 316-ter, C.p. chiunque consegue indebitamente contributi / finanziamenti / mutui agevolati / altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato / altri enti pubblici / Comunità europee è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Il comma 2 del citato art. 316-ter prevede che qualora la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a € 3.999,96 è applicabile soltanto la sanzione da € 5.164 a € 25.822 (tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito).
In sede di conversione è stata aumentata a € 8.000 (anzichè € 3.999,96) la franchigia prevista dal citato comma 2.
Non è applicabile la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 3, DL n. 91/2014 in base alla quale per le violazioni in materia agroalimentare, per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato ad adempiere alle prescrizioni violate / elidere le conseguenze dannose o pericolose entro 90 giorni.
Il pagamento della sanzione / restituzione del contributo non spettante va effettuato tramite il mod. F24 senza possibilità di compensazione con crediti, entro 60 giorni rispettivamente:
• dalla data di notifica dell’atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato;
• dell’ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione irrogata.
In sede di conversione è stato previsto che in caso di mancato pagamento nei predetti termini (60 giorni) sono emessi ruoli di riscossione coattiva.

CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI – Art. 59
È confermata l’istituzione del contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:
• esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;
• nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:
o per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
o per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni in esame;
• con un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.
È confermato che l’ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.
Ricavi 2019 Percentuale applicabile
Non superiori a € 400.000 15%
Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 10%
Superiori a € 1.000.000 5%
In ogni caso il contributo è riconosciuto per un ammontare:
• non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi;
• non superiore a € 150.000.
Analogamente a quanto previsto per il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25, DL n. 34/2020, il contributo in esame:
• va richiesto presentando un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, con le modalità che saranno definite dalla stessa Agenzia;
• è corrisposto dall’Agenzia mediante accreditamento diretto in c/c bancario o postale intestato al soggetto beneficiario;
• non concorre alla formazione del reddito;
• non è compatibile con il reddito di cittadinanza in godimento pari / superiore a quello dell’indennità.
Come sopra evidenziato, il contributo in esame non è cumulabile con il contributo previsto a favore delle imprese della ristorazione di cui all’art. 58. I soggetti che ricadono in entrambe le fattispecie devono pertanto scegliere di quale beneficio fruire, presentando richiesta per uno solo dei due contributi.

AVVIO NUOVE IMPRESE DA PARTE DI GIOVANI – Art. 61-bis
In sede di conversione è stato previsto che per promuovere l’autoimprenditorialità dei giovani di età inferiore a 30 anni, lo Stato sostiene l’avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un’attività d’impresa / lavoro autonomo.
Le misure attuative sono demandate all’emanazione di uno specifico Provvedimento.

AIUTI ALLE PICCOLE / MICRO IMPRESE – Art. 62
Con l’art. 61, comma 1, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” il Legislatore ha disposto che gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60 del medesimo Decreto (aiuti riconosciuti da Regioni / Province autonome / altri Enti territoriali / CCIAA sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese, ecc.) non possono essere concessi alle imprese già in difficoltà , in base alla disciplina comunitaria.
Ora, introducendo il nuovo comma 1-bis al citato art. 61 è confermato che, in deroga a quanto sopra esposto, i predetti aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese di cui all’Allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 che risultavano in difficoltà già alla data del 31.12.2019 ai sensi del medesimo Regolamento, purché le stesse, alternativamente:
• non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
• non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito / revocato la garanzia;
• non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

FONDO GARANZIA PMI – Art. 64
ACCESSO AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI
In sede di conversione è stato previsto che, al fine di mitigare gli effetti economici dell’emergenza COVID-19 e di favorire l’accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidità dei professionisti, l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex art. 13, DL n. 23/2020 è esteso anche a favore delle persone fisiche esercenti attività di cui alla Sezione K della Tabella Ateco 2007 (in precedenza l’accesso riguardava i soli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi).
La citata Sezione ricomprende:
• le attività di intermediazione finanziaria, incluse le assicurazioni, le riassicurazioni;
• i fondi pensione, nonché le attività ausiliarie dell’intermediazione finanziaria. Sono incluse anche le attività di assunzione e detenzione di attività finanziarie, quali l’attività delle holding, delle società fiduciarie, delle società di gestione dei fondi ed altri intermediari finanziari.
È confermato che l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali (precedentemente l’accesso era limitato ai soli Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti).
In sede di conversione è previsto che le garanzie del Fondo Centrale ex art. 13, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/96, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario.
Calcolo dimensione aziendale per l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI – Art. 64-bis
In sede di conversione sono state specificate le modalità di determinazione della dimensione aziendale per l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.
Come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. b), DL n. 23/2020 sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. In sede di conversione è stato precisato che il numero dei dipendenti va determinato sulla base delleunità di lavoro-anno rilevate per il 2019.

SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE / GARANZIA SACE
Ai sensi dell’art. 1, DL, n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità”, è prevista la concessione da parte di SACE spa, fino al 31.12.2020, di garanzie a favore di banche / istituzioni finanziarie nazionali e internazionali / altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia colpite dall’emergenza COVID-19 ex art. 1, DL n. 23/2020.
In sede di conversione la garanzia SACE spa è stata estese anche alle imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendaleex art. 186-bis, RD n. 267/42 / che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debitiex art. 182-bis, RD n. 267/42 / presentato un pianodi risanamentoex art. 67, RD n. 267/42, a condizione che alla data di presentazione della domanda:
• le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato
e
• il finanziatore possa presumere il rimborso integrale dell’esposizione.

Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RICHIESTE DI NUOVI FINANZIAMENTI – Art. 77, comma 2-bis
Come previsto dall’art. 1-bis, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità” le richieste di nuovi finanziamenti vanno integrate con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, DPR n. 445/2000, tramite la quale il titolare / legale rappresentante dell’impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara, tra l’altro, che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul c/c dedicato i cui dati sono contestualmente indicati.
In sede di conversione, modificando il comma 3 del citato art. 1-bis, è stato previsto che l’operatività sul c/c dedicato è condizionata all’indicazione, nella richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e, della locuzione “Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020”.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI – Art. 65
Al fine di sostenere le attività danneggiate dal COVID-19, l’art. 56, DL n. 18/2020 ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI, come definite dalla Raccomandazione della Commissione UE n. 2003/361/CE, con sede in Italia. In particolare si rammenta che ai sensi del comma 2 del citato art. 56:
• per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
• per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
• per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

È confermato che il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.
Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:
• già ammesse alle misure di sostegno previste dal comma 2 del citato art. 56, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità , salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
• non ancora ammesse alle misure di sostegno di cui al citato comma 2, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020, secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’art. 56.
È confermato che per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo art. 56, comma 8, decorre dal nuovo termine fissato al 31.1.2021.
Anche la sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese che fruiscono dei sostegni finanziari in esame è prorogata al 31.1.2021.

RIMBORSI PAGAMENTI ELETTRONICI (“CASHBACK”) – Art. 73
Al fine di dare attuazione al c.d. “cashback” previsto dall’art. 1, commi da 288 e 290, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020), ai sensi dei quali è previsto il riconoscimento di un rimborso in denaro, per incentivare l’utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche “private” maggiorenni residenti in Italia che effettuano “abitualmente” acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici, è confermato che il MEF, sentito il Garante per la Privacy, emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni / modalità attuative delle citate disposizioni, prevedendo, tra l’altro, le possibili forme di adesione volontaria ed i criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti.
Sul punto va evidenziato che il Garante per la Privacy in data 14.10.2020 ha espresso parere favorevole in merito alla bozza di regolamento di attuazione predisposta dal MEF.
In particolare la bozza del regolamento prevede la registrazione del soggetto interessato sul Portale APP IO o sul sito della propria banca e il “rimborso” al consumatore calcolato al termine di ogni semestre. L’avvio dell’iniziativa è previsto dal mese di dicembre “in via sperimentale” con erogazione del “rimborso” a febbraio 2021.

INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI – Art. 74
L’art. 44, DL n. 34/2020 ha introdotto il riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 – 31.12.2020, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1:
• con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 60 g/km avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa);
• con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e avente un prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).
Ora è confermato l’incremento del fondo destinato a tale contributo e la revisione di alcuni parametri come di seguito esposto:
• per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:
CO2 g/km Contributo
0 – 20 € 2.000
21 – 60 € 2.000
61 – 90 € 1.750
91 – 110 € 1.500
• per l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:
CO2 g/km Contributo
0 – 20 € 1.000
21 – 60 € 1.000
61 – 90 € 1.000
91 – 110 € 750
NUOVO CONTRIBUTO INSTALLAZIONE “COLONNINE DI RICARICA” VEICOLI ELETTRICI
Con riferimento all’ulteriore incentivo di € 750, da utilizzare in forma di credito d’imposta entro 3 anni, per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche / muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico o servizi di mobilità elettrica in condivisione / sostenibile è confermato il riconoscimento dello stesso fino ad esaurimento delle risorse stanziate (€ 5 milioni per il 2020). Il MEF con un apposito Decreto definisce le modalità attuative anche ai fini del rispetto del predetto limite di spesa.
È confermata l’istituzione di un fondo (€ 90 milioni per il 2020) finalizzato all’erogazione di contributi per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell’esercizio di attività d’impresa / lavoratori autonomi, nonché da soggetti IRES. Con apposito Decreto il MISE stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del contributo. Il contributo in esame non è cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

ESENZIONE IMU – Art. 78
Dopo aver disposto, con l’art. 177, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” l’esenzione della prima rata IMU 2020 per una serie di immobili, è confermato che non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:
• adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
• rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
In sede di conversione l’esenzione per le pertinenze degli immobili accatastati D/2 è stata estesa anche alla prima rata IMU 2020 di cui al citato art. 177;
• rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
• rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
I commi 3 e 4 dell’art. 78 in esame prevedono che, previa autorizzazione della Commissione UE, per tali immobili l’IMU non è dovuta anche per il 2021 e il 2022;
• destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO / TERMALE – Art. 79
È confermato il riconoscimento del credito d’imposta riqualificazione / miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10, DL n. 83/2014, nella misura del 65%per i 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021).
Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza applicazione della ripartizione in quote annuali prevista dal comma 3 del citato art. 10.
È confermato che tra i possibili beneficiari della nuova agevolazione sono ricompresi anche:
• le strutture che svolgono attività agrituristica di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
• gli stabilimenti termali di cui all’art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
• le strutture ricettive all’aria aperta.

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI – Art. 84
È confermato l’incremento per il 2020 di € 5 milioni del fondo destinato al finanziamento delle deduzioni forfetarie a favore delle imprese di autotrasporto di cui all’art. 1, comma 106, Finanziaria 2006.

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI – Art. 99
È confermato l’ulteriore differimento al 15.10.2020 della sospensione dei versamenti relativi a cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3 – 15.10 devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.
Il c.d. “Decreto Riscossione” recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri e attualmente in corso di pubblicazione sulla G.U. prevede il differimento dal 15.10 al 31.12.2020 della sospensione in esame con la conseguenza che i versamenti sospesi nel periodo 8.3 – 31.12 dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.1.2021.

PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP – Art. 109
Per promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate dall’emergenza CODIV-19, è confermata la proroga dell’esonero ex art. 181, DL n. 34/2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63, DL n. 446/97 a favore dei pubblici esercizi di cui all’art. 5, Legge n. 287/91 (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico nel periodo 1.5 – 31.12.2020 (anziché 1.5 – 31.10.2020).
In sede di conversione l’esonero è stato esteso anche ai titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per il periodo 1.3 – 15.10.2020 (anziché 1.3 – 30.4.2020).

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