Credito d’imposta registratori telematici

Per il 2019 e 2020, è previsto a favore dei commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati, un contributo sotto forma di credito d’imposta per l’acquisto / adattamento del registratore di cassa necessario per effettuare la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, pari al 50% della spesa sostenuta, fino ad un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento. Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a definire le modalità attuative del credito in esame, istituendo altresì l’apposito codice tributo da utilizzare nel mod. F24.

 

Come noto l’art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che, a partire dall’1.1.2020, i commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati di cui all’art. 22, DPR n. 633/72 devono provvedere alla memorizzazione elettronica / trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri.

Per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000 tale adempimento decorre dall’1.7.2019.

Per il 2019 e 2020, il comma 6-quinquies del citato art. 2 ha previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per:

  • l’acquisto;
  • adattamento;

degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di:

  • € 250 in caso di acquisto;
  • € 50 in caso di adattamento.

L’Agenzia, con il Provvedimento 28.2.2019, ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in esame.

 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA

Il contributo in esame, concesso all’esercente sotto forma credito d’imposta, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

Per consentire l’utilizzo in compensazione tramite il mod. F24, l’Agenzia con la recente Risoluzione 1.3.2019, n. 33/E ha istituito il seguente codice tributo:

“6899”

 

Va evidenziato che quale “anno di riferimento” va riportato l’anno di sostenimento della spesa (così, per l’utilizzo del credito riferito alle spese 2019 va riportato “2019”).

Il credito può essere utilizzato a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese di annotazione della fattura d’acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabili, il relativo corrispettivo.

Sul punto il citato Provvedimento 28.2.2019 rinvia alle modalità tracciabili individuate nel Provvedimento 4.4.2018 (relativo all’acquisto di carburante), ossia:

  • assegni, bancari / postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari / postali di cui al RD n. 1736/33 e al DPR n. 144/2001;
  • mezzi di pagamento elettronici ex art. 5, D.Lgs. n. 82/2005 secondo le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) contenute nella Determinazione n. 8/2014 tra cui, ad esempio:

addebito diretto;

bonifico bancario / postale;

bollettino postale;

carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in c/c.

L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in esame non è soggetto ai limiti di cui agli artt.1, comma 53, Legge n. 244/2007 (€ 250.000) e 34, Legge n. 388/2000 (€ 700.000).

Il credito in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni successive, fino alla conclusi

  • Art. 2, D.Lgs. n. 127/2015
  • Provvedimento Agenzia Entrate 28.2.2019
  • Risoluzione Agenzia Entrate 1.3.2019, n. 33/E

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