Chiarimenti per il credito d’imposta beni strumentali

Chiarimenti per il credito d’imposta beni strumentali

La mancata indicazione del riferimento normativo in fattura non comporta la perdita dell’agevolazione, ma è necessaria un’integrazione della fattura elettronica.

La Legge 160/2019 ha introdotto un credito d’imposta per l’acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Gli investimenti devono essere eseguiti nel periodo che intercorre dal 1.01.2020 fino al 31.12.2020, con la possibilità di saldo entro e non oltre il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Il credito spetta nella seguente misura:

– 6% per l’acquisto di altri beni strumentali “non interconnessi”, fino a massimo di spesa di 2 milioni di Euro;

– 15% per acquisto di beni immateriali, fino ad un massimo di 700.000 Euro di spesa (beni ricompresi nell’allegato B annesso alla L. 11.12.2016, n. 232);

– 40% per l’acquisto di beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e industriale per gli investimenti fino a 2,5 mln di Euro e nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre 2,5 mln e fino a 10 milioni di Euro (beni ricompresi nell’allegato A annesso alla L. 11.12.2016, n. 232). L’Agenzia delle Entrate, con gli interpelli n. 438 e 439 ha confermato quanto previsto dall’art. 1, c. 195 della legge di Bilancio sopracitata, ossia l’obbligo di indicare l’espresso riferimento normativo dei cc. da 184 a 194 sulle fatture e sugli altri documenti relativi all’acquisto del bene.
Nel concreto, per le fatture elettroniche, il beneficiario può stampare il documento di spesa integrando le necessarie informazioni con una scritta indelebile, oppure redigere un documento elettronico da unire all’originale e conservarlo con le modalità indicate nella circolare 14/E/2019. Per le fatture emesse ancora in formato analogico, il riferimento normativo può essere riportato dall’impresa acquirente sull’originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro.
L’Agenzia ha precisato che l’omissione dei riferimenti previsti, rilevata in sede di controllo, rende inidonea la documentazione e determina la revoca dell’agevolazione.

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