Cessione di piante aromatiche: basilico, rosmarino, salvia e origano
Cessione di piante aromatiche
Come noto, l’art. 21, Legge n. 122/2016, c.d. “Legge Europea 2015 – 2016”, ha modificato l’aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino, salvia e origano
Dal 23.7.2016 è quindi applicabile l’aliquota IVA ridotta del 5% alle cessioni di:
- basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione;
- piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;
- origano a rametti o sgranato.
Nella Risoluzione 14.2.2017, n. 18/E l’Agenzia delle Entrate, dopo aver consultato l’Agenzia delle
Dogane, ha chiarito che:
- basilico, rosmarino, salvia ed origano, sia freschi che surgelati, sono classificabili nell’ambito
del Capitolo 12 della Tariffa Doganale nella voce doganale 12.11 riservata a “Piante, parti di
piante, semi e frutti delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina e nella
preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o
polverizzati”. Più precisamente:
− il basilico (fresco o refrigerato) è ricompreso nella sottovoce 1211908620;
− rosmarino, salvia e origano sono ricompresi nella sottovoce 1211908690;
- il fatto che i prodotti in esame siano surgelati non modifica la classificazione degli stessi in
quanto il procedimento di surgelazione non ne altera le caratteristiche.
Tale considerazione è applicabile anche al basilico surgelato con aggiunta di olio in quanto
la piccola quantità di olio (massimo 3%) non ha alcuna funzione di condimento ma serve
come anti agglomerante, per mantenere separate le foglie e per conservare inalterato sapore e
colore del prodotto;
- l’origano di cui alla citata voce 12.11 può essere sia in rami che in steli / foglie.
Considerata la classificazione sopra illustrata ai citati prodotti è applicabile l’aliquota IVA ridotta
del 5% di cui alla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 che richiama la voce doganale ex
12.07, da ricondurre all’attuale voce 12.11.
Con la recente Risoluzione 3.5.2017, n. 56/E l’Agenzia delle Entrata è tornata ad esprimersi in
merito all’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta del 5% nel caso in cui oggetto della cessione
siano:
- confezioni (in vaschette o in buste trasparenti) contenenti un misto di erbe aromatiche;
- vasi contenenti piante aromatiche allo stato vegetativo, sia della stessa specie che miste.
Considerato che l’aliquota IVA ridotta del 5%:
- come sopra illustrato, è normativamente prevista per basilico, rosmarino e salvia, freschi,
origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione nonché alle piante allo stato vegetativo
di basilico, rosmarino e salvia;
- è applicabile “solo ed esclusivamente per le cessione dei prodotti tassativamente e
specificamente indicati dalla norma”;
l’Agenzia giunge alla conclusione che le cessioni delle confezioni in vaschette o buste
contenenti un misto di aromi sono assoggettabili all’aliquota IVA ridotta del 5% soltanto nel
caso in cui il misto sia composto esclusivamente dai prodotti citati dalla norma.
Conseguentemente, nel caso di specie, l’Agenzia:
- ammette l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% solo per le confezioni con un misto di
rametti freschi di salvia e rosmarino;
- prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 22% per le confezioni che, oltre ai rametti di salvia e
rosmarino contengono anche alcune foglie di alloro, ancorché la salvia e il rosmarino siano
prevalenti sia per peso che per valore della confezione. Così anche per le confezioni contenenti
un misto di origano e timo, considerato che il timo non è contemplato dal citato n. 1-bis).
Analogamente, per le cessioni di piante in vaso, l’aliquota IVA ridotta del 5% trova applicazione
soltanto nel caso in cui le stesse siano composte da piante allo stato vegetativo elencate nella
norma (basilico, rosmarino e salvia).
Sul punto l’Agenzia evidenzia che l’origano contemplato dal citato n. 1-bis) è soltanto quello a
rametti o sgranato, con l’esclusione, quindi, della pianta di origano allo stato vegetativo.
Conseguentemente l’Agenzia esclude l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% sia nel caso di
cessione del singolo vaso contenente solo piante della stessa specie diverse da basilico, rosmarino e salvia (nel caso oggetto della Risoluzione n. 56/E in esame, menta, alloro, maggiorana, origano o prezzemolo), sia nel caso di cessione di un vaso contente diverse specie tra le quali almeno una non citata dalla norma. A tali cessioni va applicata l’aliquota IVA del 22%.
Riferimenti
- Tabella A, Parte II-bis, n. 1-bis), DPR n. 633/72
- Risoluzione Agenzia Entrate 3.5.2017, n. 56/E
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