Carburanti, memorizzazione elettronica e trasmissione telematica

I corrispettivi giornalieri

Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018.

 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico, ha emanato, in data 28 maggio 2018, il provvedimento recante le regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Come noto, il provvedimento da attuazione all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, introdotto con la legge di stabilità 2018 (art. 1, c. 909, L. 205/2017 che ha modificato l’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015), e si inserisce nell’ambito di una serie di interventi finalizzati a fronteggiare i fenomeni fraudolenti nel settore dei carburanti, tra cui rientra anche l’obbligo della fatturazione elettronica.

In particolare, con il provvedimento in esame, vengono individuate le informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente, con le relative specifiche tecniche, e i soggetti obbligati a effettuare l’adempimento a partire dal 1° luglio 2018.

Le specifiche tecniche e operative per l’utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia Dogane e Monopoli e dell’Agenzia delle Entrate e si allegano per opportuna conoscenza.

 

  1. Informazioni da memorizzare e trasmettere telematicamente.

Le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 riguardano i corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.

Per ridurre i costi di adeguamento dei sistemi degli operatori, la trasmissione telematica va effettuata all’Agenzia Dogane e Monopoli con cadenza mensile, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Sarà poi l’Agenzia Dogane e Monopoli a riversare all’Agenzia delle Entrate i dati di sua competenza, nel rispetto di misure che garantiscano la sicurezza informatica. Le due Agenzie, declinando il principio once only, attivano l’interoperabilità mirata sia alla riduzione degli oneri in capo agli operatori, sia a incrementare l’emersione di fenomeni fraudolenti.

 

  1. Soggetti obbligati.

L’adempimento è obbligatorio, dal 1° luglio 2018, per i titolari di partita Iva che gestiscono impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio a elevata automazione, nei quali è possibile rifornirsi esclusivamente con modalità self service prepagato, muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento con banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, eccetera) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante.

Come previsto dalla norma di riferimento, la procedura verrà estesa gradualmente ad altre categorie di soggetti passivi Iva che effettuano cessioni di carburanti, secondo termini e modalità stabiliti con successivo provvedimento. Al riguardo, viene sottolineato che il termine ultimo per l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica è fissato al 1° gennaio 2020.

 

  1. Correzioni ed evoluzioni dei tracciati e delle modalità di trasmissione.

Eventuali modifiche ai tracciati e alle specifiche tecniche ed operative per l’utilizzo dei servizi digitali per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate nell’apposita sezione del Portale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell’Agenzia delle entrate, dandone preventiva comunicazione.

 

 

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