Bonus mobili e bonus verde per il 2018: le detrazioni spettanti
La Finanziaria 2018 ha “aggiornato” le detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica, di recupero del patrimonio edilizio, di adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica degli edifici nonché il cosiddetto bonus mobili.
È stato altresì introdotto il nuovo “ bonus verde ”, pari al 36% delle spese nel limite massimo di € 5.000, sostenute per interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
BONUS PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
- è confermata la detrazione prevista per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018 (anziché fino al 31.12.2017);
- tra gli interventi agevolabili nella misura del 65% è ricompreso anche l’acquisto e la posa in opera di:
- micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che dall’intervento si consegua un risparmio di energia primaria (PES), come definito dal DM 4.8.2011, pari almeno al 20%.
La detrazione spetta per le spese sostenute dall’1.1 al 31.12.2018, con una detrazione di ammontare massimo pari a € 100.000 (il limite di spesa agevolabile è quindi a € 153.846);
- generatori d’aria calda a condensazione;
- la detrazione nella misura del 50% (anziché 65%) è riconosciuta per le spese sostenute dall’1.1.2018 per gli interventi di:
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, con importo massimo della detrazione pari a € 30.000 (il limite di spesa agevolabile è quindi pari a € 60.000);
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013. Con riferimento a tale ultima tipologia di interventi preme evidenziare che:
- la detrazione non è fruibile se l’efficienza risulta inferiore alla citata classe A di prodotto;
- se l’intervento prevede anche l’installazione di sistemi di termoregolazione evoluti di cui alle classi V, VI o VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, la detrazione è riconosciuta nella misura del 65%;
- se l’intervento prevede la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con un impianto dotato di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, la detrazione è riconosciuta nella misura del 65%.
La Finanziaria 2018 non è intervenuta sulla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali in quanto la stessa è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021. |
I commenti sono chiusi.