Beni significativi, la circolare della Agenzia delle Entrate

Beni significativi: in una circolare dell’Agenzia delle Entrate l’analisi delle nuove norme

L’articolo 1, comma 19, Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) è intervenuto con una norma di interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1, lett. b), L. 488/1999 prevedendo che le disposizioni in materia di beni significativi si interpretano come segue:

  • il valore delle parti staccate non confluisce in quello dei beni significativi; a tal fine, l’individuazione delle parti staccate si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale,
  • come valore dei beni significativi deve essere assunto quello risultante dall’accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi,
  • la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.

In questo modo il legislatore ha tentato di risolvere i dubbi interpretativi che erano sorti, limitando altresì la discrezionalità degli operatori ai fini dell’individuazione del valore dei suddetti beni significativi. In merito a quest’ultimo punto, infatti, ha espressamente escluso dal valore del bene significativo il margine aggiunto dal prestatore al costo di produzione/di acquisizione del bene significativo (il c.d. mark-up). Ciò che rileva, a fronte dell’interpretazione fornita, è dunque esclusivamente il costo “originario” del bene significativo, sia esso di produzione ovvero di acquisizione presso terzi. Sul punto sono poi intervenuti nuovi ed interessanti chiarimenti ad opera della circolare AdE 15/E/2018pubblicata il 12 luglio 2018.

Preliminarmente l’Agenzia ricorda che la nozione di beni significativi assume rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, a condizione che i suddetti beni vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione.

Infatti:

  • beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori nell’ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria sono soggetti ad Iva con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria,
  • beni finiti, ad esclusione delle materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (cc.dd. “interventi pesanti”), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti ad Iva con applicazione dell’aliquota del 10% senza altre particolari condizioni, vale a dire anche se acquistati direttamente dal committente dei lavori e a prescindere dalla circostanza che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi.

Tutto quanto appena premesso, giova ricordare che i beni significativi sono quelli espressamente richiamati dal D.M. 29.12.1999, ovvero:

  • ascensori e montacarichi;
  • infissi esterni ed interni;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
  • sanitari e rubinetterie da bagno;
  • impianti di sicurezza.

L’elenco è tassativo ma i beni richiamati devono essere intesi nel loro significato generico e non specifico, sulla base della funzione che assolvono. Pertanto, ad esempio, la stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria deve essere assimilata alla caldaia e rappresenta un bene significativo. Al contrario, la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia e, al pari di tutti gli altri beni diversi da quelli significativi, il suo valore confluisce in quello della prestazione di servizi soggetto ad Iva con aliquota nella misura del 10%.

Dubbi potrebbero tuttavia porsi con riferimento alle parti staccate dei beni significativi, fornite unitamente a questi ultimi nell’ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento manutenzione ordinaria o straordinaria.

I suddetti beni assumono rilevanza autonoma e scontano l’Iva come gli altri beni? oppure, costituendo una componente del bene significativo sono soggetti al suo stesso trattamento fiscale?

Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica le parti staccate dei beni significativi non sono comprese nel valore del bene significativo solo se connotate dalla loro autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Sono quindi da considerarsi parti staccate autonome rispetto agli infissi, ad esempio, le tapparelle, gli scuri o le veneziane, nonché le zanzariere, le inferriate e le grate di sicurezza.

La circolare chiarisce inoltre che, se l’intervento di manutenzione agevolato ha ad oggetto l’installazione/sostituzione della sola componente staccata di un bene significativo (già installato precedentemente), ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata non è necessario alcun apprezzamento in merito all’autonomia funzionale di detta componente rispetto al bene significativo; in tal caso, infatti, l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, bensì la sostituzione/installazione di una sua parte staccata e trova applicazione l’aliquota del 10%.

Si pensi, ad esempio, alla sostituzione del bruciatore della caldaia già istallata: anche se il bruciatore non ha autonomia funzionale rispetto alla caldaia, nell’intervento non viene fornito alcun bene significativo e la disciplina in esame non può quindi trovare applicazione.

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