Aumentata la tassazione per dividendi e capital gains

I dettagli della tassazione applicata

La Finanziaria 2016 ha ridotto, con effetto dal 2017, l’aliquota IRES dal 27,5% al 24%.

Con il Decreto 26.5.2017 il MEF ha modificato, le percentuali di imponibilità / esenzione applicabili alle seguenti fattispecie:

  • utili derivanti da partecipazioni qualificate, non detenute nell’esercizio d’impresa, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati;
  • plus/minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate, non detenute nell’esercizio d’impresa, nonché dei titoli e strumenti finanziari e dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati;
  • utili derivanti da partecipazioni qualificate e non, detenute nell’esercizio d’impresa, in società ed enti soggetti IRES e proventi ad essi equiparati;
  • plus /minusvalenze derivanti dal realizzo di partecipazioni qualificate e non, detenute nell’esercizio d’impresa (PEX), nonché dei titoli, strumenti finanziari, contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ad esse equiparati

L’adeguamento delle percentuali di tassazione è stato effettuato sulla base dell’assunto che gli utili derivanti da partecipazioni qualificate non detenute nell’esercizio d’impresa e da partecipazioni qualificate e non qualificate detenute nell’esercizio d’impresa scontano in capo al percettore persona fisica l’aliquota marginale IRPEF e in modo da garantire sui predetti utili e sui capital gains un prelievo teorico complessivo (tassazione combinata società-socio) pari alla citata aliquota.

In tal modo la misura del 58,14% garantisce un prelievo aggiuntivo IRPEF in modo che il prelievo complessivo IRES-IRPEF non superi il 43%, (aliquota marginale IRPEF).

 

Infatti, considerando un utile ante IRES pari a 100:

  • l’IRES dovuta è pari a 24;
  • il dividendo distribuibile al socio è pari a 76;
  • il prelievo aggiuntivo IRPEF deve essere pari a 19 (43 – 24);
  • la misura del 58,14% applicata al dividendo di 76 determina la concorrenza al reddito complessivo pari a 44,186, che assoggettato all’aliquota marginale IRPEF del 43% garantisce il prelievo IRPEF pari a 19 (44,186 x 43%).

 

Non è stata modificata l’aliquota di tassazione del 26% prevista per i dividendi e i capital gains relativi a partecipazioni non qualificate.

TASSAZIONE DIVIDENDI / UTILI

La nuova percentuale del 58,14% va applicata agli utili / proventi equiparati formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016.

Pertanto con riferimento ai soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare la nuova percentuale è applicabile agli utili formati a partire dal 2017.

Periodo di produzione degli utili% tassazione
Fino all’esercizio in corso al 31.12.2007 (in generale fino al 2007)40%
Dall’esercizio successivo e quello in corso al 31.12.2007 (in generale dal 2008) fino all’esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale fino al 2016)49,72%
Dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2017)58,14%

 

Va sottolineato che a decorrere dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile 2016, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino all’esercizio 2007, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 40% e poi fino all’esercizio 2016, ossia concorrenti al reddito complessivo nella misura del 49,72%.

Dividendi / utili percepiti da Enti non commerciali

La Finanziaria 2015 ha ridotto dal 95% al 22,26% la quota di esenzione da tassazione degli utili percepiti da enti non commerciali.  Di conseguenza, l’imponibilità degli utili (non provenienti da Stati “black list”) percepiti dai predetti soggetti è passata dal 5% al 77,74%.

Il DM 26.5.2017 ha modificato anche la tassazione applicabile ai predetti soggetti prevedendo che i dividendi / utili percepiti da un ente non commerciale, formati con utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare (in generale quindi dal 2017).

TASSAZIONE PLUS / MINUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI

La nuova percentuale del 58,14% risulta applicabile anche ai redditi diversi di natura finanziaria (capital gains), costituiti dalle plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni qualificate non nell’esercizio d’impresa. La percentuale è la medesima prevista per i dividendi in quanto vi è equiparazione, ai fini della tassazione, tra dividendi e plusvalenze.

In relazione alle plus / minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni nell’esercizio d’impresa da parte di soggetti non IRES l’art. 58, comma 2, TUIR stabilisce, come sopra accennato, la percentuale di esenzione. Il Decreto in esame ha pertanto fissato la nuova percentuale di esenzione in misura pari al 41,86% (100 – 58,14). La medesima percentuale va utilizzata per determinare la quota delle minusvalenze non deducibile.

L’applicazione delle nuove percentuali riguarda le plus / minusvalenze realizzate a decorrere dall’1.1.2018.

A differenza di quanto avviene per i dividendi, la nuova percentuale prescinde, per motivi di semplicità, dalla circostanza che le plusvalenze tassate con la nuova percentuale siano maturate antecedentemente al 2018.

 

 

 

 

Le nuove disposizioni non sono applicabili alle società di persone e soggetti assimilati di cui all’art. 5, TUIR.

 

La percentuale di esenzione / tassazione in esame ha subito le seguenti modifiche.

 

Plus / minusvalenze da cessioni partecipazioni

da parte di

Realizzate
fino al 31.12.2008dall’1.1.2009dall’1.1.2018
·    imprese individuali60%50,28%41,86%Esenzione

dal reddito

·    società di persone50,28%
·    persone fisiche private40%49,72%58,14%Concorrenza al reddito complessivo

Il Legislatore ha disciplinato in modo specifico il caso in cui la cessione delle partecipazioni sia avvenuta anteriormente all’1.1.2018 e i corrispettivi siano percepiti in tutto o in parte successivamente a tale data.

In tale situazione è prevista l’applicazione della vecchia percentuale del 49,72% (verosimilmente il Legislatore ha ritenuto di dare prevalenza al momento del realizzo piuttosto che a quello dell’incasso).

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