Appalti, controllo della ritenuta solo sopra i 200mila euro

Appalti, controllo delle ritenute solo sopra i 200.000 euro

E’ stato introdotto a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Il versamento di tali ritenute sugli appalti è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
L’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice ha l’onere di rilasciare le deleghe di pagamento entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, per consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, e di trasmettere allo stesso anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

La nuova disposizione sugli appalti si applica alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche per contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020 (Risoluzione Agenzia delle entrate n. 108/2019).
È stato istituito il codice identificativo “09” denominato “Committente” che consentirà all’impresa appaltatrice o affidataria o all’impresa subappaltatrice di effettuare i versamenti, che sono eseguiti dalla stessa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente, con indicazione nell’F24 del soggetto committente a cui si riferiscono:
Le modalità di compilazione dei campi della sezione “Contribuente” del modello F24 sono le seguenti:
• nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento;
• nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.
I modelli “F24” così compilati sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (Risoluzione Agenzia delle entrate n. 109/2019).

Nel caso di omesso o insufficiente versamento, sul committente è posto l’obbligo di sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dalla impresa appaltatrice sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera e/o del servizio o del minore importo dovuto per le ritenute non versate, con l’ulteriore adempimento di inviare una comunicazione relativa all’Agenzia delle Entrate, entro 90 giorni dal detto inadempimento. È possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Nel caso in cui il committente non adempia agli obblighi, sarà soggetto all’applicazione di una sanzione pari a quella irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, per la corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tempestivo versamento delle stesse.
La novellata disposizione sugli appalti, infine, subordina la disapplicazione alla circostanza che l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista, sia in attività da almeno 3 anni (non più 5 come nella precedente versione), risultando in regola con gli obblighi dichiarativi e con i relativi versamenti nel conto fiscale per un ammontare non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e/o compensi, in assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento risultino scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Potrebbe piacerti anche

I commenti sono chiusi.