SANIFICARE L’AMBIENTE

Il punto 4 del Protocollo 30 giugno 2022 (“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”) ha ribadito l’importanza di sanificazione degli ambienti non sanitari e il ricambio dell’aria.

Differenza tra “pulizia” e “sanificazione” dei locali:

La pulizia viene fatta con acqua e sapone o comuni detergenti.

La sanificazione è un intervento che elimina batteri e agenti contaminanti ed è il passo successivo alla pulizia. La sanificazione deve essere fatta come da indicazioni contenute nella Circolare 5.443 del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 e che individua le misure di igiene da prendere nei locali dove siano state presenti persone contagiate da Covid-19.

Per quanto riguarda l’attività di sanificazione/decontaminazione dei locali durante questa emergenza, si seguono le prescrizioni di cui la Circolare 5.443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (scaricala qui) e la Circolare n. 3.190 del 3 febbraio 2020, secondo le quali occorre adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, e in particolare:

  • lavarsi frequentemente le mani;
  • porre attenzione all’igiene delle superfici;
  • evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
  • adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

La sanificazione/decontaminazione deve avvenire utilizzando i DETERGENTI PER LA NORMALE PULIZIA DEL NEGOZIO E DELLE SUPERFICI ESPOSTE (con particolare attenzione ai camerini, maniglie delle porte, cassa, vetrine, servizi igienici, ecc…) e successivamente deve essere fatto un secondo passaggio con i DISINFETTANTI CONTENENTI:

  • IPOCLORITO DI SODIO (0,1%): soluzione tra acqua e candeggina allo 0,1% che significa, ad esempio, che – per un litro di prodotto – servono 10 ml di candeggina e 990 ml di acqua
    oppure
    ETANOLO al 75%: ad esempio, per un litro, serve combinare 75 parti di alcol etilico e 25 di detergente neutro

Precisiamo che non è necessario chiedere interventi di terzi per la pulizia e la sanificazione.

 

Circolare 17.644
del 22 Maggio 2020

La Circolare 17.644 del 22 Maggio 2020 contiene “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento“.

La circolare approfondisce i seguenti temi:

  • Valutazione del contesto
  • Definizione di sanificazione
  • Misure organizzative
  • Attività di sanificazione in ambiente chiuso
  • Procedure di pulizia e sanificazione per ambienti esterni di pertinenza
  • Tipologia di disinfettanti
  • Abbigliamento e materiali tessili
  • Procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ, PEROSSIDO D’IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione

Per quanto riguarda il tema della sanificazione di ABBIGLIAMENTO E MATERIALI TESSILI, si segnala che si tratta di BUONE PRASSI, RACCOMANDAZIONI, SUGGERIMENTI da attuare sulla scorta delle specifiche esigenze dei singoli negozi di moda e NON DI OBBLIGHI DI LEGGE, riconducibili invece al DPCM del 17 maggio e successive integrazioni.

La Circolare n. 17.644, infatti, contiene NUMEROSE INDICAZIONI AL CONDIZIONALE a conferma della mera natura di RACCOMANDAZIONI, eccezion fatta per la SANIFICAZIONE DEI CAMERINI (pulizia e disinfezione superfici esposte) che DEVE essere effettuata in ragione della frequenza di utilizzo.

“Dopo la ripresa dell’attività, per gli ambienti chiusi sottoposti a NOTEVOLI AFFLUSSI DI PUBBLICO e contenenti materiali con esigenze di disinfezione aggiuntive per i CAPI DI ABBIGLIAMENTO, è opportuno programmare trattamenti giornalieri, o comunque a cadenza regolare definita.

Il rispetto di alcune buone prassi previste per il comportamento delle persone (uso di guanti e dispenser con gel idroalcolici all’ingresso delle cabine di provaimpedire contatto con la merce esposta senza guantipotenzierebbe gli effetti della sanificazione periodica dei locali; insieme limiterebbero la diffusione del virus anche nel caso in cui nei negozi di abbigliamento fosse offerta la possibilità di indossare il capo per prova.

camerini devono essere sanificati (pulizia e disinfezione delle superfici esposte) in ragione della frequenza del loro utilizzo. Il vapore secco sembra essere il metodo consigliabile per la sanificazione degli abiti.

L’utilizzo di prodotti chimici è scoraggiato per motivi legati alla stabilità dei colori, alle caratteristiche delle fibre ed al potenziale impatto eco tossicologico.

Le radiazioni ionizzanti sono difficilmente esportabili a livello di attività commerciale: le lampade UV-C potrebbero essere un buon compromesso per costo-efficacia e rapidità d’uso, ma non per tutti i capi d’abbigliamento (ad es., è sconsigliato per biancheria trattata con sbiancanti ottici e per abiti in fibre naturali dai colori accesi o intensi).

Il lavaggio dei capi, sia in acqua con normali detergenti oppure a secco presso le lavanderie professionali, è certamente una buona prassi in grado di rispondere alle esigenze di sanificazione, ma rappresenta un processo di manutenzione straordinario.”

 

SCARICA LA CIRCOLARE

 

 

 

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